GU n. L 167 del 22/06/2001
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno, e la creazione di
un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato
interno. L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al
diritto d'autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali
obiettivi.
(2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha
sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e
flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società
dell'informazione in Europa. Ciò presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un
mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati o stanno per
essere adottati importanti atti legislativi comunitari per attuare tale quadro
normativo. Il diritto d'autore e i diritti connessi svolgono un'importante
funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la
commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo
sfruttamento del loro contenuto creativo.
(3) L'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione delle quattro
libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali
del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà
intellettuale, della libertà d'espressione e dell'interesse generale.
(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti
connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato
livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli
investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle
infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore
competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di
contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale,
numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e
favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.
(5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della
creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari
nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si
dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui
diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le
nuove forme di sfruttamento.
(6) Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa
già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere
alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di
protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e
prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano,
determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza
normativa. L'impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più
significativo con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione che ha
già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà
intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente.
L'esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di
protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi
prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi.
(7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto
d'autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e
completato per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine dovrebbero
essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d'autore e sui diritti
connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo
a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e
l'adeguato sviluppo della società dell'informazione in Europa, e dovrebbero
essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici,
mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono
negativamente sul funzionamento del mercato interno.
(8) Le varie implicazioni sociali e culturali della società dell'informazione
richiedono che si tenga conto della specificità del contenuto dei prodotti e
servizi.
(9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe
prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti
sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce
alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori,
interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura,
dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la
proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli
interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo
delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione.
Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni
fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su
richiesta ("on-demand") sono considerevoli. È necessaria un'adeguata
protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la
disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli
investimenti.
(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d'autore e dei
diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla
creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di
preservare l'autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.
(12) Un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d'autore e delle
opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il
profilo culturale. L'articolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener
conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.
(13) Una ricerca comune e un'utilizzazione coerente, su scala europea, delle
misure tecniche volte a proteggere le opere e altro materiale protetto e ad
assicurare la necessaria informazione sui diritti in materia rivestono
un'importanza fondamentale in quanto hanno per oggetto, in ultima analisi,
l'applicazione dei principi e delle garanzie fissati dalle disposizioni
giuridiche.
(14) La presente direttiva dovrebbe promuovere l'apprendimento e la cultura
proteggendo le opere e altro materiale protetto, ma autorizzando al tempo stesso
alcune eccezioni o limitazioni nell'interesse del pubblico a fini educativi e
d'insegnamento.
(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996
all'adozione di due nuovi trattati, il "Trattato della WIPO sul diritto
d'autore" e il "Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le
esecuzioni e i fonogrammi", relativi rispettivamente alla protezione degli
autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di
riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione
internazionale del diritto d'autore e dei diritti connessi anche per quanto
riguarda il piano d'azione nel settore del digitale (la cosiddetta "digital
agenda") e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello
mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato
i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente
direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi
internazionali.
(16) La responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto
d'autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, come la diffamazione,
la pubblicità menzognera o il mancato rispetto dei marchi depositati, ed è
trattata in modo orizzontale nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio
elettronico")(4) che chiarisce ed armonizza vari aspetti giuridici
riguardanti i servizi della società dell'informazione, compresi quelli
riguardanti il commercio elettronico. La presente direttiva dovrebbe essere
attuata in tempi analoghi a quelli previsti per l'attuazione della direttiva sul
commercio elettronico, in quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato
di principi e regole che riguardano tra l'altro alcune parti importanti della
presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative
alla responsabilità della direttiva suddetta.
(17) Soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal digitale, è
necessario garantire che le società di gestione collettiva dei diritti
raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più elevato per
ciò che riguarda il rispetto delle regole della concorrenza.
(18) La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di gestione dei
diritti, quali le licenze collettive estese, in vigore negli Stati membri.
(19) I diritti morali dei titolari dei diritti devono essere esercitati in base
al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione
di Berna, sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, del trattato
WIPO sul diritto d'autore e del trattato WIPO sulle interpretazioni, le
esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti morali non rientrano pertanto nel campo
di applicazione della presente direttiva.
(20) La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle
direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive 91/250/CEE(5),
92/100/CEE(6), 93/83/CEE(7), 93/98/CEE(8) e 96/9/CE(9) e sviluppa detti principi
e regole e li integra nella prospettiva della società dell'informazione. Le
disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le
disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella
presente direttiva.
(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal
diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto
dell'acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per
garantire la certezza del diritto nel mercato interno.
(22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non
proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa
in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.
(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto
d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve
essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al
pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto
dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al
pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
(24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che
mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui
hanno origine tali atti, con l'esclusione di tutti gli altri atti.
(25) Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado
di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere
protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi,
prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere
chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto
esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto
d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni
interattive su richiesta ("on-demand"). Tali trasmissioni sono
caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal
luogo e nel momento da essi individualmente scelto.
(26) Relativamente ai casi in cui le emittenti mettono a disposizione nei
servizi su richiesta loro produzioni radiofoniche o televisive contenenti, quale
parte integrante, musica proveniente da fonogrammi commerciali, vanno
incoraggiati accordi collettivi in materia di licenze per agevolare la
remunerazione dei diritti in questione.
(27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad
effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi
della presente direttiva.
(28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva
include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera
incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità
dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o
con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la
rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi
esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare
del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di
noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella
direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva
lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai
diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.
(29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi,
soprattutto di servizi "on-line". Ciò vale anche per una copia
tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di
tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale
per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri
materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei
CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un
supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio "on-line" è di
fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto
d'autore o i diritti connessi lo prevedono.
(30) I diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti,
ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle
disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d'autore e
diritti connessi.
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi
delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli
degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione
esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla
luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e
limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul
funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti
connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore
sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle
attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato
interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più
uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal
loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e
limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al
pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al
diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni
giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il
funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad
applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere
valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
(33) Si dovrebbe prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per
consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni
transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un
procedimento tecnologico e effettuate all'unico scopo di consentire la
trasmissione efficace in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
l'utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione
in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per
quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che
facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie "cache",
compresi gli atti che facilitano l'effettivo funzionamento dei sistemi di
trasmissione, purché l'intermediario non modifichi le informazioni e non
interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata
nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni. L'utilizzo è da
considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è
limitato dalla legge.
(34) Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune
eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo
didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e
gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da
parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti
amministrativi e giudiziari.
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero
ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso
delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le
modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto
delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido
criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei
diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già
ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di
licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello
dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale
delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In
talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe
minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.
(36) Gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso dei titolari anche
allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni
che non lo comportano.
(37) Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano, dove
previsti, forti ostacoli al mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero avere
la facoltà di prevedere un'eccezione, o una limitazione in relazione alla
reprografia.
(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione o una
limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di
materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si
potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il mantenimento di
sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio
subito. Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo
sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la
riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo
della società dell'informazione. La realizzazione privata di copie digitali
potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza
economica. Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra
copia privata digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto
certi aspetti, operare una distinzione tra loro.
(39) All'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione relativa alla
copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi
tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a
fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure
tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero
ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza
di atti di elusione della legislazione.
(40) Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione a favore
di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche
accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale
eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici
contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione o limitazione non
dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura
"on-line" di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva
non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al
diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni
pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio
92/100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno incoraggiare la
concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in
modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di
diffusione.
(41) L'applicazione dell'eccezione o della limitazione per le registrazioni
effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva va intesa nel
senso che i servizi di un'emittente comprendono quelli di persone che operano
per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione
radiotelevisiva.
(42) Nell'applicare l'eccezione o la limitazione per finalità didattiche non
commerciali e di ricerca scientifica, compreso l'apprendimento a distanza, la
natura non commerciale dell'attività in questione dovrebbe essere determinata
dall'attività in quanto tale. La struttura organizzativa e i mezzi di
finanziamento dell'organismo di cui trattasi non costituiscono i fattori
decisivi a tal fine.
(43) È in ogni caso importante che gli Stati membri adottino tutte le opportune
misure per favorire l'accesso alle opere da parte dei portatori di un handicap
che impedisca di fruirne, tenendo particolarmente conto dei formati accessibili.
(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella
presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi
internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in
modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o
da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o
materiali protetti. L'introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte
degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto
impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente
elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o
limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi
utilizzi di opere e materiali protetti.
(45) Le eccezioni e limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 non
dovrebbero tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni contrattuali volte
ad assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti, nella misura consentita
dalla legislazione nazionale.
(46) Il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari dei diritti a
risolvere le loro controversie. La Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli
Stati membri, nell'ambito del Comitato di contatto, effettuare uno studio volto
a prevedere nuovi mezzi giuridici per la risoluzione delle controversie relative
al diritto d'autore e i diritti connessi.
(47) Lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari dei diritti di far ricorso
a misure tecnologiche per impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare
del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle
banche dati. Esiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rendere
possibile o a facilitare l'elusione della protezione tecnica offerta da tali
misure. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare
il funzionamento del mercato interno è necessario prevedere una protezione
giuridica armonizzata contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche e contro
la fornitura di dispositivi e prodotti o servizi a tal fine.
(48) Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle misure
tecnologiche che limitano in modo efficace atti non autorizzati dai titolari del
diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche
dati, senza tuttavia impedire il normale funzionamento delle attrezzature
elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico. Tale protezione giuridica non
implica alcuna obbligazione di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti
o i servizi a tali misure tecnologiche, purché detti dispositivi, prodotti,
componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all'articolo 6. Tale
protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e
non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità
commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della
protezione tecnica. Segnatamente, questa protezione non dovrebbe costituire un
ostacolo alla ricerca sulla crittografia.
(49) La protezione giuridica delle misure tecnologiche non pregiudica
l'applicazione delle disposizioni nazionali che possono vietare il possesso
privato di dispositivi, prodotti o componenti per l'elusione di misure
tecnologiche.
(50) Una protezione giuridica armonizzata lascia impregiudicate le disposizioni
specifiche di protezione previste dalla direttiva 91/250/CEE. In particolare
essa non si dovrebbe applicare alla tutela delle misure tecnologiche usate in
relazione ai programmi per elaboratore, disciplinata esclusivamente da detta
direttiva. Non dovrebbe inoltre ostacolare né impedire lo sviluppo o l'utilizzo
di qualsiasi mezzo atto a eludere una misura tecnologica se necessario per
l'esecuzione degli atti da compiere ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e
dell'articolo 6 della direttiva 91/250/CEE. Gli articoli 5 e 6 di tale direttiva
si limitano a stabilire le eccezioni ai diritti esclusivi applicabili ai
programmi per elaboratore.
(51) La protezione giuridica delle misure tecnologiche si applica senza
pregiudicare l'ordine pubblico, come enunciato all'articolo 5, o la sicurezza
pubblica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'adozione di misure volontarie
da parte dei titolari, comprese la conclusione e l'attuazione di accordi fra i
titolari e altre parti interessate, per tener conto, a norma della presente
direttiva della realizzazione degli obiettivi di determinate eccezioni o
limitazioni previste nella normativa nazionale. Se, trascorso un congruo lasso
di tempo, tali misure o accordi volontari ancora mancassero, gli Stati membri
dovrebbero prendere provvedimenti adeguati affinché i titolari forniscano ai
beneficiari di tali eccezioni o limitazioni i mezzi necessari per fruirne,
modificando una misura tecnologica già in atto o in altro modo. Tuttavia, per
scongiurare abusi relativamente alle misure prese dal titolare, anche nel quadro
di un accordo, o da uno Stato membro, tutte le misure tecnologiche attuate in
applicazione delle suddette misure dovrebbero godere di tutela giuridica.
(52) Nell'applicare un'eccezione o una limitazione per riproduzioni a uso
privato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri
dovrebbero analogamente promuovere l'adozione di misure volontarie per
realizzare gli obiettivi di tali eccezioni o limitazioni. Qualora tali misure
volontarie, finalizzate a rendere possibile la riproduzione a uso privato, non
siano state adottate entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri
possono adottare provvedimenti per consentire che i beneficiari delle eccezioni
o limitazioni in questione ne fruiscano realmente. Le misure volontarie prese
dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, come pure
le misure prese dagli Stati membri, non impediscono ai titolari di far uso di
misure tecnologiche coerenti con le eccezioni o limitazioni per riproduzioni ad
uso privato previste dalla normativa nazionale conformemente all'articolo 5,
paragrafo 2, lettera b), tenendo conto delle condizioni di equo compenso di cui
a tale disposizione, paragrafo 2, lettera b), né l'eventuale differenziazione
tra diverse condizioni d'uso conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, come il
controllo del numero di riproduzioni. Per scongiurare abusi relativamente alle
suddette misure, tutte le misure tecnologiche di protezione dovrebbero godere di
tutela giuridica.
(53) La protezione delle misure tecnologiche dovrebbe assicurare un ambiente
sicuro per la fornitura di servizi interattivi su richiesta ("on-demand"),
in modo tale che il fruitore possa accedere alle opere o ad altri materiali dal
luogo e nel momento che ha scelto individualmente. Laddove i servizi siano
regolati da accordi contrattuali, il primo ed il secondo comma dell'articolo 6,
paragrafo 4, non dovrebbero applicarsi. Le forme di uso non interattivo
"on-line" dovrebbero rimanere soggette a quelle disposizioni.
(54) Sono stati fatti notevoli progressi in materia di standardizzazione
internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere ed altri
materiali protetti in formato digitale. Dato il sempre maggiore sviluppo dei
collegamenti in rete, le differenze tra le misure tecnologiche potrebbero dare
luogo a un'incompatibilità di sistemi all'interno della Comunità. Dovrebbero
essere incoraggiate la compatibilità e l'interoperabilità dei diversi sistemi.
Sarebbe altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo di sistemi globali.
(55) Lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle opere, in
particolare in rete, il che comporterà la necessità per i titolari dei diritti
di identificare meglio l'opera o i materiali protetti, l'autore dell'opera o
qualunque altro titolare di diritti e di fornire informazioni sui termini e
sulle condizioni di utilizzo dell'opera o di altro materiale protetto, così da
rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi. Si dovrebbero
incoraggiare i titolari, quando mettono in rete opere o altri materiali
protetti, a usare contrassegni indicanti, tra l'altro, la loro autorizzazione,
oltre alle informazioni di cui sopra.
(56) Sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rimuovere o
alterare le informazioni elettroniche sul regime del diritto d'autore, apposte
sull'opera ovvero a distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere
per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere
o altri materiali protetti dai quali siano state eliminate senza autorizzazione
tali informazioni. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero
ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere una
protezione giuridica armonizzata contro tutte queste attività.
(57) Le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda della
loro configurazione, rendere al tempo stesso possibile il trattamento di dati
personali riguardanti i modelli di consumo di materiale protetto da parte di
singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne il comportamento
"on-line". Le misure tecnologiche in oggetto devono presentare, nelle
loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata, come
previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati(10).
(58) Gli Stati membri dovrebbero prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci
contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente
direttiva. Dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire
l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle sanzioni. Le
sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e includere la
possibilità del risarcimento e/o di un provvedimento ingiuntivo e, se
necessario, di procedere al sequestro del materiale all'origine della
violazione.
(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono
essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi
siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività
illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a
disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di
chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta
violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti.
Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti
dall'intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell'articolo 5. Le
condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero
essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri.
(60) La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare
all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario in altri
settori, come la proprietà industriale, la protezione dei dati, l'accesso
condizionato, l'accesso ai documenti pubblici e la norma della cronologia
dell'utilizzo dei media, che possono pregiudicare la tutela del diritto di
autore o dei diritti connessi.
(61) Per conformarsi al trattato del WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e
i fonogrammi, la direttiva 92/100/CEE e la direttiva 93/98/CEE dovrebbero essere
modificate,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OBIETTIVO E CAMPO D'APPLICAZIONE
Art. 1
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e
dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare
riferimento alla società dell'informazione.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 11, la presente direttiva non modifica e non
pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
d'autore in materia di proprietà intellettuale;
c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via
satellite e alla ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
e) tutela giuridica delle banche dati.
CAPO II
DIRITTI ED ECCEZIONI
Art. 2
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle
loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni
fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda
l'originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere,
comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
Art. 3
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di
mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo,
delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere
in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo
di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza
filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente:
a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle
loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni
fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda
l'originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le
fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere,
comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come
indicato nel presente articolo.
Art. 4
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in
altro modo.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si
esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo
altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia
effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.
Art. 5
Eccezioni e limitazioni
1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti
di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico
proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un
procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:
a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
b) un utilizzo legittimo
di un'opera o di altri materiali.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al
diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di
tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta
eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti
ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per
uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a
condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto
dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6
all'opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al
pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun
vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;
d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione
radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la
conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere
autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario;
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni
sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o
prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai
diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso
didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità,
si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché
l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si
limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;
c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a
disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica
politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello
stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si
indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle
opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale
nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si
indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;
d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna,
sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi
legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di
impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano
fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo
specifico;
e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario;
f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte
al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di
impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;
g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie
ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;
h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura,
realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;
i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri
materiali;
j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una
vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione
dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;
k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di
attrezzature;
m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un disegno o
il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;
n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a
disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di
studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al
paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro
collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la
legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione, purché esse
riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione
delle merci e dei servizi all'interno della Comunità, fatte salve le altre
eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.
4. Quando gli Stati membri possono disporre un'eccezione o limitazione al
diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo,
essi possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di
distribuzione di cui all'articolo 4 nella misura giustificata dallo scopo della
riproduzione permessa.
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate
esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo
sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino
ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.
CAPO III
TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI
Art. 6
Obblighi relativi alle misure tecnologiche
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione
di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano
ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la
fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la
pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di
attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una
commercializzazione, con la finalità di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente
rilevante, oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la
finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di
efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini della presente direttiva, per "misure tecnologiche" si
intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso
del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o
altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o
del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge o dal
diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure
tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso
dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite
l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione,
quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o
di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che
realizza l'obiettivo di protezione.
4. In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza di misure
volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti
interessate, gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati affinché i
titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o limitazione,
prevista dalla normativa nazionale in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2,
lettere a), c), d), e), o dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i
mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale
eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all'opera
o al materiale protetto in questione.
Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti del
beneficiario di un'eccezione di una limitazione prevista in conformità
dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), a meno che i titolari non abbiano già
consentito la riproduzione per uso privato nella misura necessaria per poter
beneficiare dell'eccezione o limitazione in questione e in conformità delle
disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, senza
impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al numero di
riproduzioni conformemente alle presenti disposizioni.
Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche in
attuazione di accordi volontari e le misure tecnologiche attuate in applicazione
dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono della protezione giuridica
di cui al paragrafo 1.
Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non si
applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di
clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono
accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti
individualmente.
Quando il presente articolo si applica nel contesto delle direttive 92/100/CEE e
96/9/CE, il presente paragrafo si applica mutatis mutandis.
Art. 7
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro
chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei
diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o
televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri
materiali protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo III della
direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne
diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;
ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere
che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula
una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del
diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
2. Ai fini della presente direttiva, per "informazioni sul regime dei
diritti" s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti
che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla presente direttiva o
coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE,
l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa
i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché
qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
La disposizione di cui al primo comma si applica quando uno qualsiasi degli
elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico
di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla presente direttiva o
coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 8
Sanzioni e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le
violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e
adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e
l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere
efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari
dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata
sul suo territorio possano intentare un'azione per danni e/o chiedere un
provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all'origine
della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui
all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un
provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano
utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi.
Art. 9
Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali
La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni
concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di
utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici,
accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione
dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale,
le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto
industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto
della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale.
Art. 10
Applicazioni nel tempo
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e
agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data del 22 dicembre
2002, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto
d'autore e ai diritti connessi o rispondono ai criteri per la tutela di cui alla
presente direttiva o alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti
acquisiti prima del 22 dicembre 2002.
Art. 11
Adeguamenti tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue:
a) l'articolo 7 è abrogato;
b) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Le
limitazioni possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non
arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei
diritti o siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali
protetti".
2. All'articolo 3 della direttiva 93/98/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente: "2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono
50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è
lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la
data della prima pubblicazione. Se nel periodo indicato nella prima frase non
sono effettuate pubblicazioni lecite e se la riproduzione fonografica è
lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50
anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.
Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal presente
paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata dalla direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e diritti connessi
nella società dell'informazione(11) i diritti dei produttori fonografici non
sono più protetti alla data del 22 dicembre 2002 il presente paragrafo non
produce l'effetto di proteggere tali diritti nuovamente."
Art. 12
Disposizioni finali
1. Entro il 22 dicembre 2004, e in seguito ogni tre anni, la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
una relazione sull'applicazione della presente direttiva, nella quale esamina,
tra l'altro, in particolare, in base alle informazioni specifiche fornite dagli
Stati membri, l'applicazione degli articoli 5, 6 e 8, alla luce dello sviluppo
del mercato digitale. Nel caso dell'articolo 6 essa esamina in particolare se
tale articolo offra un livello sufficiente di protezione e se l'uso di efficaci
misure tecnologiche abbia ripercussioni negative sugli atti consentiti dalla
legge. In particolare per garantire il buon funzionamento del mercato interno,
conformemente all'articolo 14 del trattato, la Commissione presenta, se del
caso, proposte di modifica della presente direttiva.
2. La tutela dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva non
pregiudica e non incide in alcun modo sulla tutela del diritto d'autore.
3. È istituito un comitato di contatto costituito dai rappresentanti delle
autorità competenti degli Stati membri. Esso è presieduto da un rappresentante
della Commissione e si riunisce su iniziativa del presidente, o su richiesta
della delegazione di uno Stato membro.
4. I compiti del comitato sono i seguenti:
a) esaminare l'impatto della presente direttiva sul funzionamento del mercato
interno e segnalare le eventuali difficoltà;
b) organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall'applicazione
della presente direttiva;
c) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della
legislazione e della giurisprudenza, nonché sui pertinenti sviluppi economici,
sociali, culturali e tecnologici;
d) funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle opere e
degli altri elementi, compresi la copia privata e l'impiego di misure
tecnologiche.
Art. 13
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva anteriormente al 22 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Art. 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Winberg
(1) GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6 e
GU C 180 del 25.6.1999, pag. 6.
(2) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 30.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10.2.1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag.
171), posizione comune del Consiglio del 28 settembre 2000 (GU C 344
dell'1.12.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001
(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 9
aprile 2001.
(4) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(5) Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42).
Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CE.
(6) Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il
diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346 del 27.11.1992, pag.
61). Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CE.
(7) Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il
coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi
applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).
(8) Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente
l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni
diritti connessi (GU L 290 del 24.11.1993 pag. 9).
(9) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo
1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del
27.3.1996, pag. 20).
(10) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(11) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
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