I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo
più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere
letterarie ed artistiche.
Riconoscendo l'importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a
Stoccolma nel 1967,
Hanno deciso di rivedere l'Atto adottato dalla Conferenza di Stoccolma,
lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto.
Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro
pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto
segue:
Articolo 1
I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione
per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed
artistiche.
Articolo 2
1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte
le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il
modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le
conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere
drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le
composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali
sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla
cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione
e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere
espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti
applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici
relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze.
2) è tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà
di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più
categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate
su un supporto materiale.
3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti
dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni
musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica.
4) è riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare la
protezione da accordare ai testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo
e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.
5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le
antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere
di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del
diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.
6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell'Unione. Tale
protezione si esercita nell'interesse dell'autore e dei suoi aventi causa.
7) è riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la
sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai
disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere,
disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 7. 4) della
presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente
come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione,
soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se
questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno
protette come opere artistiche.
8) La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del
giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di
stampa.
Articolo 2-bis
1) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di
escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall'articolo
precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunciati nei dibattimenti
giudiziari.
2) è del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà
di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere
analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa,
radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico, od essere oggetto delle
comunicazioni al pubblico contemplate dall'art. 11 bis 1) della presente
Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo
informativo perseguito.
3) Soltanto l'autore ha tuttavia il diritto di compilare una raccolta delle
proprie opere indicate negli alinea precedenti.
Articolo 3
1) Sono protetti in forza della presente Convenzione: a) gli autori
appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione, per le loro opere, siano esse
pubblicate oppure no; b) gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi
dell'Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali
Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese
dell'Unione.
2) Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione ma aventi la
loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini
dell'applicazione della presente Convenzione, agli autori appartenenti al
predetto Paese.
3) Per "opere pubblicate" si devono intendere le opere edite col
consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli
esemplari, purché questi, tenuto conto della natura dell'opera, siano messi a
disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non
costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un'opera drammatica,
drammatico-musicale o cinematografica, l'esecuzione di un'opera musicale, la
recitazione pubblica di un'opera letteraria, la trasmissione o la
radiodiffusione di opere letterarie od artistiche, l'esposizione di un'opera
d'arte e la costruzione di un'opera di architettura.
4) Si considera come pubblicata simultaneamente in più Paesi l'opera che
appaia in due o più Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.
Articolo 4
Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni
previste dall'art. 3 non risultano adempiute: a) gli autori di opere
cinematografiche, il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei
Paesi dell'Unione; b) gli autori di opere di architettura edificate in un Paese
dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno
stabile situato in un Paese dell'Unione.
Articolo 5
1) Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori
godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della
presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente
conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei
diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione.
2) Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad
alcuna formalità e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese
d'origine dell'opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente
Convenzione, l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati
all'autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla
legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta.
3) La protezione nel Paese di origine è regolata dalla legislazione
nazionale. Tuttavia l'autore, allorché non appartenga al paese d'origine
dell'opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà, in questo
Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
4) Si reputa Paese d'origine:
a) per le opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell'Unione, tale
Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi
dell'Unione che concedono durante di protezione diverse, quello la cui
legislazione accorda la durata di protezione più breve;
b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in
un Paese dell'Unione, quest'ultimo Paese;
c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un
Paese estraneo all'Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese
dell'Unione, il Paese dell'Unione cui l'autore appartiene; tuttavia,
i) se si tratta di opere cinematografiche, il cui produttore ha sede o residenza
abituale in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo come Paese d'origine, e
ii) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell'Unione o di
opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un
Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo Paese d'origine.
Articolo 6
1) Quando un Paese estraneo all'Unione non protegge in misura sufficiente le
opere degli autori appartenenti ad un Paese dell'Unione, quest'ultimo potrà
limitare la protezione delle opere i cui autori, al momento della prima
pubblicazione delle medesime, appartengano al Paese estraneo e non risiedano
abitualmente in un Paese dell'Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa
uso di questa facoltà, gli altri Paesi dell'Unione non saranno tenuti ad
accordare alle opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una
protezione più larga di quella loro accordata nel paese di prima pubblicazione.
2) Nessuna limitazione, stabilita in forza dell'alinea precedente, dovrà
pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di un'opera pubblicata in un
Paese dell'Unione, prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione.
3) I Paesi dell'Unione che, in forza del presente articolo, limiteranno la
protezione dei diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al
Direttore Generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
(in seguito designato "Direttore Generale"), indicando i Paesi
rispetto ai quali si limita la protezione e del pari le limitazioni cui sono
soggetti i diritti degli autori appartenenti a questi Paesi. Il Direttore
Generale comunicherà immediatamente il fatto a tutti i Paesi dell'Unione.
Articolo 6-bis
1) Indipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la
cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare la
paternità dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra
modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che
rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione.
2) I diritti riconosciuti all'autore in forza dell'alinea precedente sono,
dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali
ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla
legislazione nazionale del Paese in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i
Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto
o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione,
dopo la morte dell'autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza
dell'alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi
diritti non siano mantenuti dopo la morte dell'autore.
3) I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo
sono regolati dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.
Articolo 7
1) La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende
la vita dell'autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte.
2) Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell'Unione hanno la
facoltà di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo
che l'opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell'autore, o,
qualora ciò non si verifichi, nei cinquanta anni successivi alla realizzazione
dell'opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale
realizzazione.
3) Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa
dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l'opera sia stata
resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorché lo pseudonimo
adottato dall'autore non lascia dubbi sulla sua identità, la durata della
protezione è quella prevista all'alinea 1). Ove l'autore di un'opera anonima o
pseudonima riveli la propria identità entro il periodo sopra indicato, il
termine di protezione applicabile sarà quello previsto all'alinea 1). I Paesi
dell'Unione non hanno l'obbligo di proteggere le opere anonime e pseudonime,
allorché è presumibile che il loro autore sia morto da cinquanta anni.
4) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di
stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle
arti applicate, protette in qualità di opere artistiche; tuttavia questa durata
non potrà essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della
realizzazione di una tale opera.
5) Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea
2), 3) e 4) decorrono dalla data della morte dell'autore o da quella dell'evento
contemplato in quest'alinea, ma la loro durata va nondimeno computata soltanto
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della morte o dell'evento.
6) I Paesi dell'Unione hanno la facoltà di concedere una durata di
protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti.
7) I Paesi dell'Unione vincolati dall'Atto di Roma della presente Convenzione
e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto,
concede durate inferiori a quelle previste negli alinea precedenti, hanno la
facoltà di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo.
8) La durata è comunque regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la
protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la
durata della protezione non può eccedere quella stabilita nel Paese d'origine
dell'opera.
Articolo 7-bis
Le disposizioni dell'articolo precedente sono del pari applicabili quando il
diritto d'autore spetta in comune ai collaboratori di un'opera, con la riserva
che i termini successivi alla morte dell'autore vanno computati dalla data della
morte dell'ultimo collaboratore superstite.
Articolo 8
Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente
Convenzione hanno, per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, il
diritto esclusivo di fare od autorizzare la traduzione delle loro opere.
Articolo 9
1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente
Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro
opere in qualsiasi maniera e forma.
2) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di
permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purché
una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non
causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.
3) Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai
sensi della presente Convenzione.
Articolo 10
1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente
accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste
periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni
siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
2) Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli
accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la
facoltà d'utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo
illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o
registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta
conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
3) Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno
menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell'autore.
Articolo 10-bis
1) è riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di
permettere la riproduzione per mezzo della stampa, la radiodiffusione o la
trasmissione per filo al pubblico di articoli di attualità su argomenti
economici, politici, religiosi, pubblicati in giornali o riviste periodiche,
oppure di opere radiodiffuse aventi lo stesso carattere, nei casi in cui la
riproduzione, la radiodiffusione o la predetta trasmissione non ne siano
espressamente riservate. Tuttavia, la fonte deve essere sempre chiaramente
indicata; la sanzione di questo obbligo è stabilita dalla legislazione del
Paese dove la protezione è richiesta.
2) è del pari riservato alla legislazione dei Paesi dell'Unione di stabilire
le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualità mediante la
fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al
pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l'avvenimento
possono, nella misura giustificata dalle finalità informative, essere
riprodotte e rese accessibili al pubblico.
Articolo 11
1) Gli autori di opere drammatiche, drammatico-musicali e musicali hanno il
diritto esclusivo di autorizzare: 1º la rappresentazione e l'esecuzione
pubbliche delle loro opere, comprese la rappresentazione e l'esecuzione
pubbliche con qualsiasi mezzo o procedimento; 2º la trasmissione pubblica, con
qualsiasi mezzo, della rappresentazione e dell'esecuzione delle loro opere.
2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere drammatiche o
drammatico-musicali per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale,
per quanto concerne la traduzione delle loro opere.
Articolo 11-bis
1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di
autorizzare: 1º la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al
pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo
segni, suoni od immagini; 2º ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo,
dell'opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente
diverso da quello originario; 3º la comunicazione al pubblico, mediante
altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni
od immagini, dell'opera radiodiffusa.
2) Spetta alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare le
condizioni per l'esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea 1), ma
tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia
stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell'autore, nè
il diritto spettante all'autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in
mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall'autorità competente.
3) Salvo patto contrario, l'autorizzazione rilasciata in conformità
dell'alinea 1) del presente articolo non implica quella di registrare, mediante
strumenti riproduttori di suoni od immagini, l'opera radiodiffusa. E' tuttavia
riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la disciplina delle
registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi
e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione
di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro
eccezionale carattere documentario.
Articolo 11-ter
1) Gli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare:
1º la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica
mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2º la trasmissione pubblica mediante
qualsiasi mezzo della recitazione delle loro opere.
2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere letterarie per
tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, per quanto concerne la
traduzione delle loro opere.
Articolo 12
Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di
autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere.
Articolo 13
1) Ciascun Paese dell'Unione può, per quanto lo concerne, stabilire riserve
e condizioni relative al diritto esclusivo dell'autore di un'opera musicale e
dell'autore delle parole, la cui registrazione con l'opera musicale sia già
stata autorizzata da quest'ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di
detta opera musicale, con, se è il caso, le parole; queste riserve e condizioni
hanno però effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite e non
possono in alcun caso ledere il diritto, spettante all'autore, di ottenere un
equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato
dall'autorità competente.
2) Le registrazioni di opere musicali realizzate in un Paese dell'Unione, in
conformità dell'art. 13. 3) delle Convenzioni firmate a Roma il 2 giugno 1928 e
a Bruxelles il 26 giugno 1948, potranno, in tale Paese, essere riprodotte senza
il consenso dell'autore dell'opera musicale fino allo scadere di un termine di
due anni decorrente dalla data in cui il detto Paese è vincolato dal presente
atto.
3) Le registrazioni effettuate a norma degli alinea 1) e 2) del presente
articolo e importate, senza autorizzazione delle parti interessate, in un Paese
dove non siano lecite, possono esservi sequestrate.
Articolo 14
1) Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di
autorizzare: 1º l'adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere
e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte; 2º la
rappresentazione pubblica, l'esecuzione pubblica e la trasmissione per filo al
pubblico delle opere in tal modo adattate o riprodotte.
2) L'adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni
cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche è soggetto, senza
pregiudizio dell'autorizzazione degli autori di dette produzioni,
all'autorizzazione dell'autore dell'opera originale.
3) Le disposizioni dell'art. 13. 1) non sono applicabili.
Articolo 14-bis
1) Senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera eventualmente
adattata o riprodotta, l'opera cinematografica è protetta come un'opera
originale. Il titolare del diritto d'autore sull'opera cinematografica gode
degli stessi diritti dell'autore di un'opera originale, inclusi i diritti
contemplati nell'articolo precedente.
2) a) Spetta alla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta di
stabilire i titolari del diritto d'autore sull'opera cinematografica.
b) Tuttavia, nei Paesi dell'Unione la cui legislazione comprende fra i titolari
gli autori dei contributi apportati alla realizzazione dell'opera
cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non
potranno, salvo stipulazione contraria o particolare, opporsi alla riproduzione,
alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed esecuzione pubbliche, alla
trasmissione per filo al pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione al
pubblico, all'aggiunta di sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell'opera
cinematografica.
c) Spetta alla legislazione del Paese dell'Unione dove il produttore dell'opera
cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se, per l'applicazione
del comma b), il suddetto impegno debba rivestire la forma del contratto scritto
o d'altro equivalente atto scritto. E' tuttavia riservata alla legislazione del
Paese dell'Unione dove la protezione è richiesta la facoltà di esigere che
questo impegno sia un contratto scritto o altro atto scritto equivalente. I
Paesi che fanno uso di questa facoltà dovranno notificarlo al Direttore
Generale mediante una dichiarazione scritta ch'egli comunicherà senza indugio a
tutti gli altri Paesi dell'Unione.
d) Per "stipulazione contraria o particolare" devesi intendere
qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno.
3) Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni
dell'alinea 2 b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere
musicali, creati per la realizzazione dell'opera cinematografica, nè al
realizzatore principale di essa. Tuttavia, i Paesi dell'Unione, la cui
legislazione non prevede l'applicazione dell'alinea 2 b) al predetto
realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una
dichiarazione scritta ch'egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi
dell'Unione.
Articolo 14-ter
1) Per quel che concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali
di scrittori e compositori, l'autore -- o, dopo la sua morte, le persone od
istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale -- ha un diritto
inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui
l'opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall'autore.
2) La protezione stabilita dall'alinea precedente può essere invocata in
ciascun Paese dell'Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell'autore
ammetta tale protezione e nella misura consentita dalla legislazione del Paese
dove essa è richiesta.
3) Le modalità di riscossione e l'ammontare dei diritti sono determinati da
ciascuna legislazione nazionale.
Articolo 15
1) Affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla
presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in
conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi
dell'Unione, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei
modi d'uso. Il presente alinea è applicabile anche se il nome sia uno
pseudonimo, purché questo non lasci dubbi sull'identità dell'autore.
2) Si presume produttore di un'opera cinematografica, fino a prova contraria,
la persona fisica o giuridica il cui nome è indicato su detta opera nei modi
d'uso.
3) Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle
menzionate nell'alinea 1), l'editore, il cui nome sia indicato sull'opera, è,
senza necessità di altre prove, considerato quale rappresentante dell'autore;
in tal veste egli è legittimato a salvaguardarne e a farne valere i diritti. La
disposizione del presente alinea non è più applicabile, quando l'autore abbia
rivelato la propria identità e dimostrato tale sua qualità.
4) a) Per le opere non pubblicate di cui è ignota l'identità dell'autore,
il quale può tuttavia presumersi come appartenente ad un Paese dell'Unione, è
riservata alla legislazione di questo Paese la facoltà di designare l'autorità
competente a rappresentare l'autore e abilitata a salvaguardarne a e farne
valere i diritti nei Paesi dell'Unione.
b) I paesi dell'Unione che, in forza di questa disposizione, procederanno a una
tale designazione, la notificheranno al Direttore Generale mediante una
dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni relative all'autorità in
tal modo designata. Il Direttore Generale comunicherà senza indugio questa
dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell'Unione.
Articolo 16
1) Ogni opera contraffatta può essere sequestrata nei Paesi dell'Unione nei
quali l'opera originale ha diritto alla protezione legale.
2) Le disposizioni dell'alinea precedente sono del pari applicabili alle
riproduzioni provenienti da un Paese dove l'opera non è protetta o ha cessato
di esserlo.
3) Il sequestro è eseguito in conformità alla legislazione di ciascun
Paese.
Articolo 17
Le disposizioni della presente Convenzione non possono in alcun modo recare
pregiudizio al diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell'Unione di
consentire, vigilare e vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia
interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esportazione di qualsiasi opera
o produzione, nei cui confronti l'autorità competente abbia ad esercitare il
diritto stesso.
Articolo 18
1) La presente Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della
sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese
d'origine per effetto della scadenza della durata di protezione.
2) Pertanto, se un'opera, per effetto della scadenza della durata di
protezione che le era anteriormente riconosciuta, è caduta in pubblico dominio
nel Paese dove la protezione è richiesta, l'opera stessa non vi sarà
nuovamente protetta.
3) L'applicazione di tale principio ha luogo conformemente alle clausole
contenute nelle convenzioni particolari stipulate o stipulande a tale effetto
tra Paesi dell'Unione. In mancanza di siffatte stipulazioni, ciascun Paese
determina, per quanto lo riguarda, le modalità relative a tale applicazione.
4) Le disposizioni precedenti si applicano ugualmente in caso di nuove
accessioni all'Unione e nel caso in cui la protezione sia estesa in applicazione
dell'art. 7 o per abbandono di riserve.
Articolo 19
Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di rivendicare
l'applicazione delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla
legislazione di un Paese dell'Unione.
Articolo 20
I Governi dei Paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra
loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti più
estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre
stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono
applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni
precitate.
Articolo 21
1) Disposizioni particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano
nell'Annesso.
2) Con riserva delle disposizioni dell'art. 28, 1 b), l'Annesso forma parte
integrante del presente Atto.
Articolo 22
1) a) L'Unione ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione vincolati dagli
articoli 22 a 26.
b) Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere
assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha
designata.
2) a) L'Assemblea:
i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo
dell'Unione e l'applicazione della presente Convenzione;
ii) impartisce all'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale
(denominato in seguito "Ufficio internazionale") contemplato dalla
Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della Proprietà
Intellettuale (denominata in seguito "Organizzazione") le direttive
concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto
delle osservazioni dei Paesi dell'Unione che non sono vincolati dagli articoli
22 a 26;
iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore Generale
dell'Organizzazione relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive
sulle questioni che sono di competenza dell'Unione;
iv) elegge i membri del Comitato esecutivo dell'Assemblea;
v) esamina ed approva le relazioni e le attività del Comitato esecutivo e gli
impartisce le direttive;
vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale dell'Unione
e ne approva i conti di chiusura;
vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione;
viii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per
realizzare gli scopi dell'Unione;
ix) decide quali Paesi non membri dell'Unione, quali organizzazioni
intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono
essere ammessi alle sue riunioni come osservatori.
x) adotta le modificazioni degli articoli 22 e 26;
xi) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi
dell'Unione;
xii) svolge qualsiasi altro compito che la presente Convenzione comporta;
xiii) esercita, ove li abbia accettati, i diritti che le vengono conferiti dalla
Convenzione istitutiva dell'Organizzazione.
b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni
amministrate dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di
coordinamento dell'Organizzazione.
3) a) Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.
b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.
c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi
rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o
superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare;
tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la
procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni
seguenti. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri
dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per
iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro
astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso
il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi
mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette
risoluzioni divengono esecutive, purché nel contempo sia acquisita la
maggioranza necessaria.
d) Con riserva delle disposizioni dell'art. 26. 2), l'Assemblea decide con la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L'astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare a nome di esso.
g) I Paesi dell'Unione che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle
riunioni come osservatori.
4) a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria,
su convocazione del Direttore Generale e, salvo casi eccezionali, durante il
medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale
dell'Organizzazione.
b) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore Generale a
richiesta del Comitato esecutivo o d'un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.
5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Articolo 23
1) L'Assemblea ha un Comitato esecutivo.
2) a) Il Comitato esecutivo è composto dai Paesi eletti dall'Assemblea tra i
propri membri. Inoltre, con riserva delle disposizioni dell'art. 25. 7b), il
Paese sul cui territorio l'Organizzazione ha sede dispone, ex officio, di un
seggio nel Comitato.
b) Il Governo di ogni Paese membro del Comitato esecutivo è rappresentato da un
delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha
designata.
3) Il numero dei Paesi membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto
del numero dei Paesi membri dell'Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare,
il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione.
4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di
un'equa ripartizione geografica e della necessità, per i Paesi partecipi degli
Accordi particolari stipulabili in relazione all'Unione di far parte del
Comitato esecutivo.
5) a) I membri del Comitato esecutivo sono in funzione dalla chiusura della
sessione dell'Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva
sessione ordinaria dell'Assemblea.
b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo dei due
terzi di essi.
c) L'assemblea stabilisce le modalità d'elezione e dell'eventuale rielezione
dei membri del Comitato esecutivo.
6) a) Il Comitato esecutivo:
i) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea;
ii) sottopone all'Assemblea le proposte relative ai progetti del programma e del
bilancio preventivo triennale dell'Unione preparati dal Direttore Generale;
iii) si pronuncia, nei limiti del programma e del preventivo triennale, sui
programmi e sui preventivi annuali preparati dal Direttore generale;
iv) sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche
del Direttore Generale e i rapporti annuali di verifica dei conti;
v) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del Direttore
Generale, del programma dell'Unione, giusta le decisioni dell'Assemblea e
tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo tra due sessioni
ordinarie della medesima;
vi) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro della presente
Convenzione.
b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre
Unioni amministrate dall'Organizzazione previa consultazione del Comitato di
coordinamento dell'Organizzazione.
7) a) Il Comitato esecutivo si riunisce una volta all'anno in sessione
ordinaria, su convocazione del Direttore Generale, per quanto possibile nel
medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di
coordinamento dell'Organizzazione.
b) Il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal Direttore
Generale sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del suo presidente
o di un quarto dei suoi membri.
8) a) Ciascun Paese membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.
b) La metà dei Paesi membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum.
c) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi.
d) L'astensione non è considerata voto.
e) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare a nome di esso.
9) I Paesi dell'Unione che non sono membri del Comitato esecutivo sono
ammessi alle riunioni come osservatori.
10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.
Articolo 24
1) a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio
internazionale, che succede all'Ufficio dell'Unione, riunito all'Ufficio
dell'Unione istituito dalla Convenzione internazionale per la protezione della
proprietà industriale.
b) L'Ufficio internazionale assicura in particolare la segreteria dei diversi
organi dell'Unione.
c) Il Direttore Generale dell'Organizzazione è il più alto funzionario
dell'Unione e la rappresenta.
2) L'Ufficio internazionale raccoglie e pubblica le informazioni relative
alla protezione del diritto d'autore. Ciascun Paese dell'Unione comunica, il
più presto possibile, all'Ufficio internazionale il testo di ogni nuova legge e
ogni altro atto ufficiale relativi alla protezione del diritto d'autore.
3) L'Ufficio internazionale pubblica una rivista mensile.
4) L'Ufficio internazionale fornisce, a qualsiasi Paese dell'Unione che ne
faccia richiesta, informazioni sulle questioni relative alla protezione del
diritto d'autore.
5) L'Ufficio internazionale conduce studi e presta servizi destinati a
facilitare la protezione del diritto d'autore.
6) Il Direttore Generale e i membri del personale da lui designati
intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del
Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro.
Il Direttore Generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio,
segretario di questi organi.
7) a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea
e in collaborazione con il Comitato esecutivo, le conferenze di revisione delle
disposizioni della Convenzione, eccettuate quelle degli articoli 22 a 26.
b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e
organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle
conferenze di revisione.
c) Il Direttore Generale e le persone da lui designate intervengono, senza
diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
8) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Articolo 25
1) a) L'Unione ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le spese proprie
dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se
è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio dalla Conferenza
dell'Organizzazione.
c) Sono considerate spese comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite
esclusivamente all'Unione, bensì anche a un'altra o ad altre Unioni
amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni
è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa.
2) Il bilancio dell'Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di
coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.
3) Il bilancio dell'Unione è finanziato dalle seguenti risorse:
i) i contributi dei Paesi dell'Unione;
ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall'Ufficio internazionale
in relazione all'Unione;
iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale
concernenti l'Unione, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
4) a) Per determinare la loro quota contributiva al bilancio, i Paesi
dell'Unione si ripartiscono in sette classi e pagano contributi annui in
rapporto al seguente numero di unità:
Classe I .......................................... 25
Classe II ......................................... 20
Classe III ........................................ 15
Classe IV ......................................... 10
Classe V ..........................................5
Classe VI .........................................3
Classe VII ........................................1
b) Salvo che non l'abbia già fatto, ciascun Paese indica, al momento del
deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione, in quale delle classi
suindicate desidera essere collocato. Esso conserva nondimeno la facoltà di
cambiare classe; tuttavia, se sceglie una classe inferiore, lo deve comunicare
all'Assemblea in occasione di una delle sue sessioni ordinarie. Il cambiamento
di classe prenderà effetto all'inizio dell'anno civile successivo a tale
sessione.
c) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascun Paese e il totale
dei contributi annui al bilancio dell'Unione pagati da questi Paesi è uguale al
rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è collocato e il
numero totale di unità dell'insieme dei Paesi.
d) I contributi sono esigibili al 1º gennaio di ogni anno.
e) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo
diritto di voto, in nessuno degli organi dell'Unione di cui è membro, se
l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi
da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può
essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a
detto organo finché quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze
eccezionali e inevitabili.
f) Qualora il bilancio non sia ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio,
il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento
finanziario.
5) L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio
internazionale in relazione all'Unione è stabilito dal Direttore Generale, che
ne fa rapporto all'Assemblea e al Comitato esecutivo.
6) a) L'Unione possiede un fondo di rotazione costituito mediante un
pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione. Se il fondo diviene
insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.
b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua
partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l'anno
in cui il fondo è costituito o l'aumento è deciso.
c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su
proposta del Direttore Generale e dopo aver consultato il Comitato di
coordinamento dell'Organizzazione.
7) a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul territorio del quale
l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si
riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare
delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in
volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. Fintanto
che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, il Paese dispone ex officio
di un seggio in seno al Comitato esecutivo.
b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la
facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante
notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine
dell'anno in cui è stata notificata.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal
regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione, oppure da controllori
esteri designati, col loro consenso, dall'Assemblea.
Articolo 26
1) Proposte di modificazione degli articoli 22, 23, 24, 25 e del presente
articolo possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea, dal
Comitato esecutivo o dal Direttore Generale. Questi comunica le proposte ai
Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte
all'esame dell'Assemblea.
2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea i) va adottata
dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi;
tuttavia, le modificazioni dell'art. 22 e del presente alinea esigono la
maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1) entra in vigore
un mese dopo che il Direttore Generale ha ricevuto, per iscritto, le
notificazioni d'accettazione effettuata conformemente alle loro regole
costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri
dell'Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una
modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che
sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in
vigore, o che ne divengono membri più tardi; tuttavia, una modificazione che
accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione vincola soltanto quelli
che hanno notificato di accettarla.
Articolo 27
1) La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di
introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.
2) A tal fine delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei
Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi.
3) Con riserva delle disposizioni dell'art. 26 applicabili alla modificazione
degli articoli 22 a 26, qualsiasi revisione del presente Atto, incluso
l'Annesso, esige l'unanimità dei voti espressi.
Articolo 28
1) a) Ciascuno dei Paesi dell'Unione che ha firmato il presente Atto può
ratificarlo e, se non l'ha firmato, può aderirvi. Gli strumenti di ratifica o
d'adesione sono depositati presso il Direttore Generale.
b) Ciascun Paese dell'Unione può dichiarare nello strumento di ratifica o di
adesione, che la sua ratifica o adesione non è applicabile agli articoli 1 a 21
e all'Annesso; tuttavia, se tale Paese ha già fatto una dichiarazione in
conformità all'art. VI. 1) dell'Annesso, può solamente dichiarare nel detto
strumento che la ratifica o l'adesione non si applica agli articoli 1 a 20.
c) Ciascun Paese dell'Unione che, conformemente al comma b) abbia escluso dagli
effetti della ratifica o dell'adesione le disposizioni contemplate nel detto
comma può dichiarare, in qualsiasi momento, che estende gli effetti della sua
ratifica o della sua adesione a queste disposizioni. Tale dichiarazione va
depositata presso il Direttore Generale.
2) a) Gli articoli 1 a 21 e l'Annesso entrano in vigore tre mesi dopo che
siano state soddisfatte le due condizioni seguenti:
i) almeno cinque Paesi dell'Unione abbiano ratificato il presente Atto o vi
abbiano aderito senza fare la dichiarazione secondo l'alinea 1) b);
ii) La Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Francia e il Regno Unito di Gran
Bretagna e d'Irlanda del Nord siano diventati patti della Convenzione universale
sul diritto d'autore, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971.
b) L'entrata in vigore contemplata al comma a) è effettiva riguardo ai Paesi
dell'Unione che, almeno tre mesi prima della predetta entrata in vigore, hanno
depositato gli strumenti di ratifica o di adesione non contenenti la
dichiarazione conforme all'alinea 1) b).
c) Riguardo a ogni Paese dell'Unione a cui non si applichi il comma b) e che
ratifichi il presente Atto o vi aderisca senza fare la dichiarazione secondo
l'alinea 1) b), gli articoli 1 a 21 e l'Annesso entreranno in vigore tre mesi
dopo la data in cui il Direttore Generale ha notificato il deposito dello
strumento di ratifica o di adesione considerato, a meno che una data posteriore
non sia stata indicata nello strumento depositato. In quest'ultimo caso, gli
articoli 1 a 21 e l'Annesso entreranno in vigore, riguardo a questo Paese, alla
data così indicata.
d) Le disposizioni dei commi a) e c) non pregiudicano l'applicazione dell'art.
VI dell'Annesso.
3) Riguardo a ogni Paese dell'Unione che ratifichi il presente Atto o vi
aderisca con o senza la dichiarazione secondo l'alinea 1) b), gli articoli 22 a
38 entreranno in vigore tre mesi dopo la data in cui il Direttore Generale ha
notificato il deposito dello strumento di ratifica o di adesione considerato, a
meno che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento depositato.
In quest'ultimo caso, gli articoli 22 a 38 entreranno in vigore nei riguardi di
questo Paese alla data così indicata.
Articolo 29
1) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione può aderire al presente Atto e
divenire così parte della presente Convenzione e membro dell'Unione. Gli
strumenti di adesione vanno depositati presso il Direttore Generale.
2) a) Con riserva del comma b), la presente Convenzione entra in vigore nei
riguardi di qualsiasi Paese estraneo all'Unione tre mesi dopo la data in cui il
Direttore Generale ha notificato il deposito del suo strumento di adesione,
salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento depositato. In
quest'ultimo caso, la presente Convenzione entra in vigore nei riguardi di
questo Paese alla data così indicata.
b) Se l'entrata in vigore in applicazione del comma a) precede l'entrata in
vigore degli articoli 1 a 21 e dell'Annesso in applicazione dell'art. 28. 2) a),
il suddetto Paese sarà vincolato, nell'intervallo, dagli articoli 1 a 20
dell'Atto di Bruxelles della presente Convenzione, che sono sostituiti agli
articoli 1 a 21 e all'Annesso.
Articolo 29-bis
La ratifica del presente Atto o l'adesione a questo Atto da parte di
qualsiasi Paese che non sia vincolato dagli articoli 22 a 38 dell'Atto di
Stoccolma della presente Convenzione vale, al solo scopo di poter applicare
l'art. 14. 2) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione, ratifica
dell'Atto di Stoccolma o adesione a quest'Atto con la limitazione prevista
dall'art. 28. 1) b) i) di tale Atto.
Articolo 30
1) Con riserva delle eccezioni permesse dall'alinea 2) del presente articolo,
dall'art. 28. 1) b), dall'art. 33. 2), come pure dall'Annesso, la ratifica o la
adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i
benefici riconosciuti nella presente Convenzione.
2) a) Ciascun Paese dell'Unione, ratificando il presente Atto o aderendovi,
può, con riserva dell'articolo V. 2) dell'Annesso, conservare il beneficio
delle riserve anteriormente formulate, a condizione che faccia una dichiarazione
in tal senso depositando il suo strumento di ratifica o di adesione.
b) Qualsiasi Paese estraneo all'Unione può dichiarare, aderendo alla presente
Convenzione e con riserva dell'articolo V. 2) dell'Annesso, che esso intende
sostituire, almeno provvisoriamente, all'art. 8 del presente Atto, concernente
il diritto di traduzione, le disposizioni dell'art. 5 della Convenzione di Berna
del 1886 completata a Parigi nel 1896, fermo restando che tali disposizioni non
riguardano se non la traduzione in una lingua di uso generale in questo Paese.
Con riserva dell'art. 1. 6) b) dell'Annesso, ciascun Paese ha la facoltà, per
quanto concerne il diritto di traduzione delle opere il cui Paese di origine fa
uso di tale riserva, di applicare una protezione equivalente a quella accordata
da quest'ultimo Paese.
c) Ciascun Paese può ritirare queste riserve in qualsivoglia momento, mediante
notificazione al Direttore Generale.
Articolo 31
1) Ciascun Paese può dichiarare nel suo strumento di ratifica o di adesione,
o notificare per iscritto al Direttore Generale in qualsiasi ulteriore momento,
che la presente Convenzione è applicabile a tutti o a parte dei territori,
designati nella dichiarazione o nella notificazione, dei quali esso cura le
relazioni con l'estero.
2) Ogni Paese che ha fatto una tale dichiarazione o ha effettuato una tale
notificazione può, in qualsivoglia momento, notificare al Direttore Generale
che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei
predetti territori.
3) a) Ogni dichiarazione fatta in forza dell'alinea 1) prende effetto alla
data stessa della ratifica o dell'adesione nel cui strumento sia inclusa, mentre
ogni notificazione fatta in forza del medesimo alinea prende effetto tre mesi
dopo essere stata notificata dal Direttore Generale.
b) Ogni notificazione effettuata in forza dell'alinea 2) prende effetto dodici
mesi dopo che il Direttore Generale l'ha ricevuta.
4) Il presente articolo non potrà essere interpretato come implicante il
riconoscimento o l'accettazione tacita da parte di un qualunque Paese
dell'Unione della situazione di fatto di ogni territorio cui la presente
Convenzione è resa applicabile da parte di un altro Paese dell'Unione in forza
di una dichiarazione fatta in base all'alinea 1).
Articolo 32
1) Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell'Unione e
nella misura in cui esso si applica, la Convenzione di Berna del 9 settembre
1886 e gli Atti che l'hanno successivamente riveduta. Gli atti precedentemente
in vigore continueranno ad essere applicabili, nel loro complesso o nella misura
in cui il presente Atto non li sostituisce in forza della frase precedente, per
i rapporti con i Paesi dell'Unione che non ratificano il presente Atto o non vi
aderiscono.
2) I Paesi estranei all'Unione che aderiscono al presente Atto, lo applicano,
con riserva delle disposizioni dell'alinea 3), nei riguardi di ogni Paese
dell'Unione che non ne sia parte o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione
prevista nell'art. 28 1) b). Tali Paesi ammettono che il Paese dell'Unione
considerato, nelle sue relazioni con essi:
i) applichi le disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe e
ii) con riserva delle disposizioni dell'art. I. 6) dell'Annesso, abbia la
facoltà di adottare la protezione al livello previsto dal presente Atto.
3) I Paesi che hanno invocato il beneficio di una qualunque delle facoltà
previste dall'Annesso possono applicare le disposizioni dell'Annesso che
riguardano la o le facoltà di cui hanno invocato il beneficio nei loro rapporti
con gli altri Paesi dell'Unione i quali non siano vincolati dal presente Atto, a
condizione che questi ultimi Paesi abbiano accettato questa applicazione.
Articolo 33
1) Ogni controversia tra due o più Paesi dell'Unione relativa
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non sia
stata composta mediante negoziati, potrà venir deferita da uno qualunque dei
Paesi interessati alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta
conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino
altro modo per dirimerla. L'Ufficio internazionale dovrà, ad opera del Paese
attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e darne
notizia agli altri Paesi dell'Unione.
2) Ogni Paese può, al momento della firma del presente Atto o del deposito
del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera
vincolato dalle disposizioni dell'alinea 1). Per quanto concerne le controversie
tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell'Unione, le disposizioni
dell'alinea 1) non sono applicabili.
3) Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformità alle
disposizioni dell'alinea 2) può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante
notificazione indirizzata al Direttore Generale.
Articolo 34
1) Con riserva delle disposizioni dell'art. 29-bis, l'entrata in vigore degli
articoli 1 a 21 e dell'Annesso preclude ad ogni Paese l'adesione o la ratifica
di Atti anteriori della presente Convenzione.
2) L'entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell'Annesso preclude ad ogni
Paese la facoltà di fare la dichiarazione in forza dell'art. 5 del Protocollo
relativo ai Paesi in via di sviluppo annesso all'Atto di Stoccolma.
Articolo 35
1) La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
2) Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione
indirizzata al Direttore Generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di
tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà
fatta, la Convenzione rimanendo in vigore ed esecutiva per gli altri Paesi
dell'Unione.
3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore
Generale ne avrà ricevuto la notificazione.
4) La facoltà di denuncia prevista dal presente articolo non potrà essere
esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a partire dalla data
in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione.
Articolo 36
1) Ogni Paese parte della presente Convenzione s'impegna ad adottare,
conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per
assicurare l'applicazione della Convenzione stessa.
2) Resta inteso che, dal momento in cui diviene parte della presente
Convenzione, un Paese deve essere in grado, giusta la propria legislazione
interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 37
1) a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e
francese e, con riserva delle disposizioni dell'alinea 2), è depositato presso
il Direttore Generale.
b) Il Direttore Generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa
consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, araba, spagnola,
italiana e portoghese, e nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.
c) In caso di contestazione circa l'interpretazione dei diversi testi, fa fede
il testo francese.
2) Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 gennaio 1972. Fino a
tale data, l'esemplare previsto all'alinea 1) a) sarà depositato presso il
Governo della Repubblica francese.
3) Il Direttore Generale trasmette due copie certificate conformi del testo
firmato del presente Atto ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione e al Governo
da ogni altro Paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore Generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore Generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione le
firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le dichiarazioni
incluse in questi strumenti o fatte in applicazione degli articoli 28. 1) c),
30. 2) a) e b) e 33. 2), l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente
Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione degli
articoli 30. 2 c), 31. 1) e 2), 33. 3) e 38. 1), come pure le notificazioni
previste nell'Annesso.
Articolo 38
1) I Paesi dell'Unione che non hanno ratificato il presente Atto o che non vi
hanno aderito e che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26 dell'Atto di
Stoccolma possono, fino al 26 aprile 1975, esercitare, se lo desiderano, i
diritti previsti dai suddetti articoli come se fossero vincolati dagli stessi.
Ogni Paese che intende valersi di questa facoltà depositerà a tal fine presso
il Direttore Generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data
del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo
scadere del detto periodo.
2) Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri della
Organizzazione, l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da
Ufficio dell'Unione e il suo Direttore Generale da Direttore di questo Ufficio.
3) Allorché tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti membri
dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione
saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.
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