Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e
del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015 (Estratto)
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Art. 9
Misure per favorire la diffusione della lettura
1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo
Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari, previa verifica della
coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a
seguito dell'approvazione della Commissione europea, e'
disposta l'istituzione di un credito di imposta sui
redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza
dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al
comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice
ISBN.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il
rispetto dei limiti delle risorse complessive
effettivamente individuate per ciascun anno nell'ambito
del Programma operativo nazionale di riferimento, e' pari
al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno
solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di
euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo
scolastici ed universitari ed euro 1000 per tutte le altre
pubblicazioni.
3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal
venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato
digitale, o comunque gia' deducibili nella determinazione
dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento
all'interno del programma operativo nazionale di
riferimento, sono definite, conformemente al regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
di importanza minore («de minimis»), le modalita' per
usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione
delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza
dei fondi annualmente disponibili, la documentazione
fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il
regime dei controlli sulle spese nonche' ogni altra
disposizione necessaria per il monitoraggio
dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di
risorse stanziate.
5. Previa verifica della coerenza con le linee di
intervento in essa previste, fruibili a seguito
dell'approvazione da parte della Commissione europea del
Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitivita'
di responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il
Ministro dello sviluppo economico, e' stabilito
l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50
milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa
alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi
strutturali comunitari.
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
nel corso del quale il beneficio e' maturato. Esso non
concorre alla formazione del reddito, ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e
successivamente riassegnate, per le finalita' di spesa di
cui al presente articolo, ad apposito programma dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e
nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da
versare all'entrata del bilancio dello Stato.
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