| 
 Art. 1. 
(Oggetto)
 
1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale
 italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato
"deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili
 mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro
 processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi 
 compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di 
 portatori di handicap. 
2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale 
e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle 
tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione 
di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai 
documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non 
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica.
 
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti 
totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti
distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; 
per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati
al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il  
mercato italiano.
 
4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la
 Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale 
 centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal 
 regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento
 dei servizi di cui all'articolo 2, salvo quanto disposto dal 
 medesimo regolamento per i documenti di cui all'articolo 4, comma 1,
  lettere o) e p).
 Art. 2. 
(Finalità)
 
1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2
 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente: 
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui 
all'articolo 1; 
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici
 nazionali; 
c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti,
 nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi,
  nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie; 
d) alla documentazione della produzione editoriale a livello 
regionale.
 Art. 3. 
(Soggetti obbligati)
 
1. I soggetti obbligati al deposito legale sono: 
a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, 
sia persona fisica che giuridica; 
b) il tipografo, ove manchi l'editore; 
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di 
prodotti editoriali similari; 
d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il 
produttore di opere filmiche.
 Art. 4. 
(Categorie di documenti destinati
al deposito legale)
 
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:
a) libri; 
b) opuscoli; 
c) pubblicazioni periodiche; 
d) carte geografiche e topografiche; 
e) atlanti; 
f) grafica d'arte; 
g) video d'artista; 
h) manifesti; 
i) musica a stampa; 
l) microforme; 
m) documenti fotografici; 
n) documenti sonori e video; 
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto 
dalla Società italiana autori ed editori (SIAE); 
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi
 alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; 
q) documenti diffusi su supporto informatico; 
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle
lettere da a) a q).
 Art. 5. 
(Numero di copie e soggetti depositari)
 
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, 
su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, 
sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati 
il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli 
previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.
 
2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti 
sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto 
quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi
 di ogni eventuale allegato.
 
3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi 
alla prima distribuzione.
 
4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, 
le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile
 di opere non più in commercio.
 
5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti: 
a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti; 
b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento; 
c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, 
ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui 
all'articolo 7; 
d) gli strumenti di controllo; 
e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari 
categorie di documenti; 
f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, 
nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7; 
g) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, 
dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r); 
h) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui 
all'articolo 6.
 Art. 6. 
(Altre fattispecie di deposito)
 
1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1,
 le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei 
 deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle
  province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere 
  l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, 
  di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle 
  regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, 
  anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.
 
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti 
locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a 
inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, 
alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale 
giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra
 pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
 
3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti 
obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca 
centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei 
documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, 
e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.
 Art. 7. 
(Sanzioni)
 
1. Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una 
sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del 
documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo 
di 1.500 euro.
 
2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato 
dal deposito degli esemplari dovuti.
 
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una 
misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato
 provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla 
 scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la
  violazione non sia ancora stata contestata.
 Art. 8. 
(Abrogazioni)
 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di 
cui all'articolo 5 sono abrogati: 
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto 
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; 
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052; 
c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 
1º marzo 1945, n. 82.
                    |