Legge 6 agosto 2008, n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria (estratto)
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Art. 15. Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel
rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia
didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di
ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione
didattica esistente, i competenti organi individuano
preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o
in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai
testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro
pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa
vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la
fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e
strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e
delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a
decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo
per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli
istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti
nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet,
e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il
collegio dei docenti adotta esclusivamente libri
utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da
internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni
relative all'adozione di strumenti didattici per i
soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali
delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono
essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad
unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili
di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono determinati: a) le
caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione
a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del
peso; b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di
testo nelle versioni on line e mista; c) il prezzo dei
libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa
dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della
scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei
diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della
propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai
principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
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