La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. Oggetto e finalità generali
1. La presente legge ha per oggetto la disciplina
del prezzo dei libri.
2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo
del settore librario, al sostegno della creatività
letteraria, alla promozione del libro e della lettura,
alla diffusione della cultura, alla tutela del
pluralismo dell'informazione.
Art. 2. Disciplina del prezzo dei libri
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri
venduti sul territorio nazionale è liberamente
fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo
apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto,
su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. E' consentita la vendita dei libri ai consumatori
finali, da chiunque e con qualsiasi modalità
effettuata, compresa la vendita per corrispondenza
anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività
di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una
percentuale massima del 15 per cento sul prezzo
fissato ai sensi del comma 1.
3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori
è consentita la possibilità di realizzare campagne
promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel
corso dell'anno solare e di durata non superiore a un
mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma
1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purché
non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi
del predetto comma 1. E' comunque fatta salva la
facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in
ogni caso essere informati e messi in grado di
partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a
tali campagne promozionali.
4. La vendita di libri ai consumatori finali è
consentita con sconti fino ad una percentuale massima
del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma
1:
a) in occasione di manifestazioni di particolare
rilevanza internazionale, nazionale, regionale e
locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti,
istituzioni o centri con finalità scientifiche o di
ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici,
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
educative e università.
5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti
prodotti: a) libri per bibliofili, intesi come quelli
pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto
e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche
parzialmente, con metodi artigianali per la
riproduzione delle opere artistiche, quelli con
illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli
che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che
siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto
effettuato dalla libreria o da altro venditore al
dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere
cedute nell'ambito di rapporti associativi.
6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni
complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai
sensi del comma 1, può essere diverso dalla somma dei
prezzi dei singoli volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in
materia di vendite promozionali, di saldi di fine
stagione e di disciplina del settore della
distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere
e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. La vendita di libri, effettuata in difformità
dalle disposizioni del presente articolo, comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22,
comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114. 9. Il comune vigila sul rispetto
delle disposizioni del presente articolo e provvede
all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni
previste al comma 8; i relativi proventi sono
attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno
avuto luogo.
Art. 3. Efficacia e abrogazione. Relazione al
Parlamento
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a decorrere dal 1° settembre 2011.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle
disposizioni della presente legge è abrogato
l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62. 3.
Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro per i beni e le attività
culturali e con il Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro
delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, che provvede al
successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli
effetti delle disposizioni della presente legge sul
settore del libro.
Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria
1. I comuni provvedono alle attività di cui al
comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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