desiderose di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i
diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche;
riconoscendo la necessità di istituire nuove norme internazionali e chiarire
l'interpretazione di talune norme esistenti, per risolvere in maniera adeguata
le questioni attinenti ai recenti sviluppi economici, sociali, culturali e
tecnologici,
riconoscendo quanto profondamente incidano sulla creazione e
sull'utilizzazione delle opere letterarie e artistiche lo sviluppo e la
convergenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
sottolineando l'importanza capitale che riveste la protezione del diritto
d'autore in quanto incentivo alla creazione artistica e letteraria,
riconoscendo la necessità di un equilibrio fra i diritti degli autori e un
superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e
accesso all'informazione, quale si desume dalla Convenzione di Berna,
1. Il presente trattato è un accordo particolare ai sensi dell'articolo 20
della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche
concluso fra Parti contraenti che sono paesi dell'Unione istituita dalla
Convenzione. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato, salvo
alla Convenzione di Berna, e lascia del tutto impregiudicati i diritti e gli
obblighi nascenti da altri trattati.
2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi
reciproci che incombono alle Parti contraenti in forza della Convenzione di
Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.
3. Per «Convenzione di Berna» si intende la convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con l'Atto
di Parigi del 24 luglio 1971.
4. Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e
all'annesso della Convenzione di Berna.
Art. 2 Oggetto della protezione del diritto d'autore
La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i
procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.
Art. 3 Applicazione degli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna
Ai fini della protezione contemplata dal presente trattato le Parti
contraenti applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 2
a 6 della Convenzione di Berna.
Art. 4 Programmi per elaboratore
I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi
dell'articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a
qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore.
Art. 5 Compilazione di dati (banche dati)
Le compilazioni di dati o altro materiale, in qualsiasi forma, che a causa
della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni
intellettuali sono protette in quanto tali. La protezione non copre i dati o il
materiale stesso e non pregiudica i diritti d'autore eventualmente esistenti sui
dati o sul materiale contenuti nella compilazione.
Art. 6 Diritto di distribuzione
1. Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di
autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di
copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.
2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle
Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo
l'esaurimento del diritto di cui al paragrafo 1 dopo la prima vendita o altra
cessione dei diritti di proprietà dell'opera originale o di una copia della
stessa con il consenso dell'autore.
1. Gli autori di:
i.
programmi per elaboratore;
ii.
opere cinematografiche;
iii.
opere incluse in fonogrammi, secondo le disposizioni legislative delle
Parti contraenti,
hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio al pubblico, a scopo di
lucro, delle loro opere originali o di copie delle stesse.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
i.
ai programmi per elaboratore che non costituiscano l'oggetto essenziale
del noleggio;
ii.
alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio a scopo di lucro non
abbia dato luogo a una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta
sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione.
3. In deroga al paragrafo 1, la Parte contraente che al 15 aprile 1994
applicava un sistema di equa remunerazione degli autori per il noleggio di copie
delle loro opere fissate in fonogrammi e lo applica tuttora, può mantenerlo in
vigore purché il noleggio di dette opere non comprometta in modo sostanziale il
diritto esclusivo di riproduzione degli autori.
Art. 8 Diritto di comunicazione al pubblico
Fermo il disposto degli articoli 11 paragrafo 1 punto 2), 11bis paragrafo 1
punti 1) e 2), 11ter paragrafo 1 punto 2), 14 paragrafo 1 punto 2) e 14bis
paragrafo 1 della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e
artistiche hanno i1 diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al
pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione
del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi
da un luogo o in un momento di sua scelta.
Art. 9 Durata della protezione delle opere fotografiche
Per quanto attiene alle opere fotografiche, le Parti contraenti non applicano
l'articolo 7, paragrafo 4 della Convenzione di Berna.
Art. 10 Limitazioni e eccezioni
1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere, nella propria
legislazione, limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi degli autori di opere
letterarie e artistiche contemplati dal presente trattato, in taluni casi
speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica
dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi
del titolare.
2. Le Parti contraenti, nell'applicare la Convenzione di Berna, circoscrivono
le limitazioni o le eccezioni di cui sopra a taluni casi speciali che non
contrastino con la normale utilizzazione economica dell'opera e non comportino
un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.
Art. 11 Obblighi in materia di misure tecnologiche
Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono
mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione delle misure tecnologiche utilizzate
dagli autori nell'esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato o
dalla Convenzione di Berna, allo scopo di impedire che vengano commessi, nei
confronti delle loro opere, atti non autorizzati dagli autori stessi o vietati
per legge.
Art. 12 Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti
1. Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e
precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro chiunque compia
deliberatamente uno degli atti sottoindicati sapendo (ovvero, ai fini dei rimedi
civili, dovendo ragionevolmente sapere) che il suo agire può indurre,
consentire, facilitare o occultare una violazione dei diritti contemplati dal
presente trattato o dalla Convenzione di Berna:
i.
rimuovere o alterare qualunque informazione elettronica sulla gestione
ii.
distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere o comunicare
al pubblico, senza previo consenso, opere o copie di opere ben sapendo che
sono state sottratte o alterate informazioni elettroniche sulla gestione dei
diritti senza previo consenso.
2. Ai sensi del presente articolo, per «informazioni sulla gestione dei
diritti» siintende qualunque informazione che identifichi l'opera, l'autore, il
titolare di qualsiasi diritto sull'opera, ovvero qualunque informazione circa le
condizioni di utilizzazione dell'opera e qualunque numero o codice che racchiuda
tali informazioni, qualora anche uno soltanto di questi elementi di informazione
figuri su una copia dell'opera o compaia in una qualche comunicazione al
pubblico ad essa relativa.
Art. 13 Efficacia temporale
Le Parti contraenti applicano l'articolo 18 della Convenzione di Berna a ogni
forma di protezione prevista dal presente trattato.
Art. 14 Applicazione dei diritti
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria
legislazione, i provvedimenti necessari per l'applicazione del presente
trattato.
2. Le Parti contraenti fanno in modo che le loro legislazioni prevedano
adeguate procedure di applicazione in modo da consentire un'azione efficace
contro qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente trattato, ivi
compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un
deterrente contro ulteriori violazioni.
Art. 15 Assemblea
1.
a. Le Parti contraenti hanno un'Assemblea.
b. Ciascuna Parte è rappresentata da un delegato, che può essere assistito
da supplenti, consiglieri e esperti.
c. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che
l'ha designata. L'Assemblea può chiedere che l'Organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale (denominata in seguito «OMPI») fornisca
l'assistenza finanziaria necessaria per agevolare la partecipazione di
delegazioni di Parti contraenti considerate paesi in via di sviluppo,
secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che sono
paesi in transizione verso un'economia di mercato.
2. a. L'Assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo
sviluppo, nonché l'applicazione del presente trattato.
b. L'Assemblea esercita le funzioni assegnatele dall'articolo 17 paragrafo 2
concernente i requisiti per l'adesione di talune organizzazioni
intergovernative.
c. L'Assemblea convoca le conferenze diplomatiche di revisione del presente
trattato e impartisce al direttore generale dell'OMPI le direttive
concernenti la preparazione di tali conferenze.
3. a. Ciascuna Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota
in nome proprio.
b. Ciascuna Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può
partecipare al voto in luogo e vece dei suoi Stati membri, nel qual caso
dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono Parti
del presente trattato. Nessuna siffatta organizzazione intergovernativa può
partecipare al voto, quando uno solo dei suoi membri eserciti il diritto di
voto e viceversa.
4. L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su
convocazione del direttore generale dell'OMPI.
5.L 'assemblea adotta il suo regolamento interno, riguardo in particolare alla
convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le
disposizioni del presente trattato, alla maggioranza necessaria per adottare le
varie decisioni.
Art. 16 Ufficio internazionale
L'Ufficio internazionale svolge i compiti amministrativi discendenti dal
trattato stesso.
Art. 17 Requisiti per l'adesione
1. Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte del presente trattato.
2. L'Assemblea delibera sull'adesione al trattato di qualsiasi organizzazione
intergovernativa che si dichiari competente per la materia ivi disciplinata e la
cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri quando sia stata autorizzata,
conformemente alle sue procedure interne, a diventare Parte del presente
trattato.
3. La Comunità europea, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente
paragrafo durante la Conferenza diplomatica che ha adottato il trattato stesso,
è Parte del presente trattato.
Art. 18 Diritti e obblighi
Salvo disposizioni contrarie previste dal presente trattato, ciascuna Parte
contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi ivi sanciti.
Art. 19 Firma
Il presente trattato rimane aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell'OMPI
e della Comunità europea fino al 31 dicembre 1997.
Art. 20 Entrata in vigore
Il presente trattato entra in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in
cui sarà avvenuto il deposito di trenta strumenti di ratifica o d'adesione di
Stati presso il direttore generale dell'OMPI.
Art. 21 Data effettiva di adesione
Sono vincolati dal presente trattato:
i. i trenta Stati di cui all'articolo 20, a partire dalla data di entrata in
vigore del trattato;
ii. ogni altro Stato, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del
proprio strumento presso il direttore generale dell'OMPI;
iii. la Comunità europea, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del
suo strumento di ratifica o di adesione, ove detto strumento sia stato
depositato dopo l'entrata in vigore del trattato a norma dell'articolo 20,
ovvero allo scadere di tre mesi dalla data di entrata in vigore del
trattato, ove lo strumento sia stato depositato prima di tale data;
iv. qualunque altra organizzazione intergovernativa che sia ammessa a
diventare parte del presente trattato, allo scadere di tre mesi dalla data
di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 22 Esclusione di riserve
Non sono ammesse riserve al presente trattato.
Art. 23 Denuncia
Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di denunciare il presente trattato
mediante notifica indirizzata al direttore generale dell'OMPI. La denuncia avrà
effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.
Art. 24 Lingue
1.Il presente trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese,
araba, cinese, francese, russa e spagnola, le quali fanno tutte ugualmente fede.
2.Il direttore generale dell'OMPI cura la preparazione del testo ufficiale
del trattato nelle lingue diverse da quelle di cui al paragrafo 1, su richiesta
di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate.
Ai fini del presente paragrafo, per «parte interessata» si intende ogni Stato
membro dell'OMPI la cui lingua ufficiale, ovvero una delle cui lingue ufficiali,
sia interessata, nonché la Comunità europea e qualsiasi altra organizzazione
intergovernativa che sia parte del presente trattato, ove sia interessata una
delle sue lingue ufficiali.
Art. 25 Organo depositario
Depositario del presente trattato è il direttore generale dell'OMPI.
(Seguono le firme)
Dichiarazioni concordate
In merito all'art. 1 par. 4
Il diritto di riproduzione sancito dall'articolo 9 della Convenzione di Berna
e le eccezioni ivi previste si applicano di diritto all'ambiente digitale, in
particolare all'utilizzazione dell'opera in formato digitale. Resta inteso che
il caricamento su supporto elettronico di un'opera protetta in formato digitale
costituisce riproduzione ai sensi dell'articolo 9 citato.
In merito all'art. 3
Resta inteso che, nell'applicare l'articolo 3 del presente trattato,
l'espressione «Paese dell'Unione» di cui agli articoli da 2 a 6 della
Convenzione di Berna, si intende riferita a una Parte contraente del presente
trattato ogni qual volta i suddetti articoli vengano applicati ai fini della
protezione contemplata dal presente trattato. Resta altresì inteso che
l'espressione «Paese estraneo all'Unione» di cui ai citati articoli della
Convenzione di Berna va riferita ai paesi che non sono Parti contraenti del
presente trattato e che il riferimento alla «presente Convenzione», di cui
all'articolo 2 paragrafo 8, all'articolo 2bis paragrafo 2 e agli articoli
3, 4 e 5 della Convenzione di Berna, si intende fatto alla Convenzione stessa e
al presente trattato. Infine, resta inteso che l'espressione «autori
appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione» di cui agli articoli da 3 a 6 della
Convenzione di Berna in quanto applicabili al presente trattato va riferita, nel
caso di un'organizzazione intergovernativa che è Parte contraente del trattato
stesso, agli autori di uno degli Stati membri di tale organizzazione.
In merito all'art. 4
L'oggetto della protezione per quanto riguarda i programmi per elaboratore di
cui all'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 2 del presente
trattato, corrisponde all'articolo 2 della Convenzione di Berna e alle
pertinenti disposizioni dell'accordo TRIPS
3.
In merito all'art. 5
L'oggetto della protezione per quanto riguarda la compilazione di dati
(banche dati) di cui all'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 2 del
presente trattato, corrisponde all'articolo 2 della Convenzione di Berna e alle
pertinenti disposizioni dell'accordo TRIPS.
In merito agli art. 6 e 7
Per «copie» e «opere originali o copia delle stesse», in quanto oggetto
del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli
in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto
materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili.
In merito all'art. 7
Resta inteso che l'obbligo di cui all'articolo 7 paragrafo 1 non implica che
una Parte contraente debba riconoscere un diritto esclusivo di noleggio a scopo
di lucro agli autori che, secondo la legislazione di detta Parte, non godano di
analoghi diritti sui fonogrammi. Resta altresì inteso che tale obbligo è
conforme all'articolo 14 paragrafo 4 dell'accordo TRIPS.
In merito all'art. 8
Resta inteso che la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a
consentire o effettuare una comunicazione non costituisce di per sé una
comunicazione ai sensi del presente trattato e della Convenzione di Berna. Resta
altresì inteso che l'articolo 8 non impedisce in alcun modo alle Parti
contraenti di applicare l'articolo 11bis paragrafo 2 della Convenzione di Berna.
In merito all'art. 10
Resta inteso che l'articolo 10 dà facoltà alle Parti contraenti di inserire
ed estendere nei modi appropriati nell'ambiente digitale le limitazioni e
eccezioni di diritto interno ritenute accettabili ai sensi della Convenzione di
Berna. Parimenti, l'articolo 10 va inteso nel senso che consente alle Parti
contraenti di contemplare nuove limitazioni e eccezioni adeguate al settore
delle reti digitali.
Resta altresì inteso che l'articolo 10 paragrafo 2 non riduce né amplia
l'ambito di applicazione delle limitazioni e eccezioni contemplate dalla
Convenzione di Berna.
In merito all'art. 12
Resta inteso che l'espressione «qualsiasi violazione dei diritti contemplati
dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna» si intende riferita tanto
ai diritti esclusivi quanto al diritto a un'equa remunerazione.
Resta altresì inteso che le Parti contraenti non potranno avvalersi di
questo articolo per ideare e attuare sistemi di gestione dei diritti aventi
l'effetto di imporre formalità non ammesse né dalla Convenzione di Berna né
dal presente trattato, di ostacolare la libera circolazione delle merci e
impedire il godimento dei diritti protetti in forza del trattato.