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Normativa sull'editoria

Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT)

Concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996
Le Parti contraenti,

desiderose di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche;

riconoscendo la necessità di istituire nuove norme internazionali e chiarire l'interpretazione di talune norme esistenti, per risolvere in maniera adeguata le questioni attinenti ai recenti sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici,

riconoscendo quanto profondamente incidano sulla creazione e sull'utilizzazione delle opere letterarie e artistiche lo sviluppo e la convergenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

sottolineando l'importanza capitale che riveste la protezione del diritto d'autore in quanto incentivo alla creazione artistica e letteraria,

riconoscendo la necessità di un equilibrio fra i diritti degli autori e un superiore pubblico interesse, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso all'informazione, quale si desume dalla Convenzione di Berna,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Rapporto con la Convenzione di Berna

1. Il presente trattato è un accordo particolare ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche concluso fra Parti contraenti che sono paesi dell'Unione istituita dalla Convenzione. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato, salvo alla Convenzione di Berna, e lascia del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi nascenti da altri trattati.

2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci che incombono alle Parti contraenti in forza della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

3. Per «Convenzione di Berna» si intende la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con l'Atto di Parigi del 24 luglio 1971.

4.  Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all'annesso della Convenzione di Berna.

Art. 2 Oggetto della protezione del diritto d'autore

La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.

 

Art. 3 Applicazione degli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna

Ai fini della protezione contemplata dal presente trattato le Parti contraenti applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna.

Art. 4 Programmi per elaboratore

I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore.

Art. 5 Compilazione di dati (banche dati)

Le compilazioni di dati o altro materiale, in qualsiasi forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette in quanto tali. La protezione non copre i dati o il materiale stesso e non pregiudica i diritti d'autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale contenuti nella compilazione.

Art. 6 Diritto di distribuzione

1. Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà.

2. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l'esaurimento del diritto di cui al paragrafo 1 dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'opera originale o di una copia della stessa con il consenso dell'autore.

Art.  7 Diritto di noleggio

1. Gli autori di:
i. programmi per elaboratore;
ii. opere cinematografiche;
iii. opere incluse in fonogrammi, secondo le disposizioni legislative delle Parti contraenti,

hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio al pubblico, a scopo di lucro, delle loro opere originali o di copie delle stesse.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

i. ai programmi per elaboratore che non costituiscano l'oggetto essenziale del noleggio;

ii. alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio a scopo di lucro non abbia dato luogo a una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione.

3. In deroga al paragrafo 1, la Parte contraente che al 15 aprile 1994 applicava un sistema di equa remunerazione degli autori per il noleggio di copie delle loro opere fissate in fonogrammi e lo applica tuttora, può mantenerlo in vigore purché il noleggio di dette opere non comprometta in modo sostanziale il diritto esclusivo di riproduzione degli autori.

Art. 8 Diritto di comunicazione al pubblico

Fermo il disposto degli articoli 11 paragrafo 1 punto 2), 11bis paragrafo 1 punti 1) e 2), 11ter paragrafo 1 punto 2), 14 paragrafo 1 punto 2) e 14bis paragrafo 1 della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno i1 diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.

Art. 9 Durata della protezione delle opere fotografiche

Per quanto attiene alle opere fotografiche, le Parti contraenti non applicano l'articolo 7, paragrafo 4 della Convenzione di Berna.

Art. 10 Limitazioni e eccezioni

1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere, nella propria legislazione, limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi degli autori di opere letterarie e artistiche contemplati dal presente trattato, in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

2. Le Parti contraenti, nell'applicare la Convenzione di Berna, circoscrivono le limitazioni o le eccezioni di cui sopra a taluni casi speciali che non contrastino con la normale utilizzazione economica dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

Art. 11 Obblighi in materia di misure tecnologiche

Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione delle misure tecnologiche utilizzate dagli autori nell'esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna, allo scopo di impedire che vengano commessi, nei confronti delle loro opere, atti non autorizzati dagli autori stessi o vietati per legge.

Art. 12 Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti

1. Le Parti contraenti prevedono un'adeguata tutela giuridica e precostituiscono mezzi di ricorso efficaci contro chiunque compia deliberatamente uno degli atti sottoindicati sapendo (ovvero, ai fini dei rimedi civili, dovendo ragionevolmente sapere) che il suo agire può indurre, consentire, facilitare o occultare una violazione dei diritti contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna:

i. rimuovere o alterare qualunque informazione elettronica sulla gestione

ii. distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere o comunicare al pubblico, senza previo consenso, opere o copie di opere ben sapendo che sono state sottratte o alterate informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti senza previo consenso.

2. Ai sensi del presente articolo, per «informazioni sulla gestione dei diritti» siintende qualunque informazione che identifichi l'opera, l'autore, il titolare di qualsiasi diritto sull'opera, ovvero qualunque informazione circa le condizioni di utilizzazione dell'opera e qualunque numero o codice che racchiuda tali informazioni, qualora anche uno soltanto di questi elementi di informazione figuri su una copia dell'opera o compaia in una qualche comunicazione al pubblico ad essa relativa.

Art. 13 Efficacia temporale

Le Parti contraenti applicano l'articolo 18 della Convenzione di Berna a ogni forma di protezione prevista dal presente trattato.

Art. 14 Applicazione dei diritti

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l'applicazione del presente trattato.

2. Le Parti contraenti fanno in modo che le loro legislazioni prevedano adeguate procedure di applicazione in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente trattato, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni.

Art. 15 Assemblea

1.

a. Le Parti contraenti hanno un'Assemblea.

b. Ciascuna Parte è rappresentata da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri e esperti.

c. Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della Parte contraente che l'ha designata. L'Assemblea può chiedere che l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (denominata in seguito «OMPI») fornisca l'assistenza finanziaria necessaria per agevolare la partecipazione di delegazioni di Parti contraenti considerate paesi in via di sviluppo, secondo la prassi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o che sono paesi in transizione verso un'economia di mercato.

2. a. L'Assemblea tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo, nonché l'applicazione del presente trattato.

b. L'Assemblea esercita le funzioni assegnatele dall'articolo 17 paragrafo 2 concernente i requisiti per l'adesione di talune organizzazioni intergovernative.

c. L'Assemblea convoca le conferenze diplomatiche di revisione del presente trattato e impartisce al direttore generale dell'OMPI le direttive concernenti la preparazione di tali conferenze.

3. a. Ciascuna Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio.

b. Ciascuna Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto in luogo e vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono Parti del presente trattato. Nessuna siffatta organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, quando uno solo dei suoi membri eserciti il diritto di voto e viceversa.

4. L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del direttore generale dell'OMPI.

5.L 'assemblea adotta il suo regolamento interno, riguardo in particolare alla convocazione delle sessioni straordinarie, al quorum e, fatte salve le disposizioni del presente trattato, alla maggioranza necessaria per adottare le varie decisioni.

Art. 16 Ufficio internazionale

L'Ufficio internazionale svolge i compiti amministrativi discendenti dal trattato stesso.

Art. 17 Requisiti per l'adesione

1. Ogni Stato membro dell'OMPI può diventare parte del presente trattato.

2. L'Assemblea delibera sull'adesione al trattato di qualsiasi organizzazione intergovernativa che si dichiari competente per la materia ivi disciplinata e la cui legislazione vincoli tutti i suoi Stati membri quando sia stata autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare Parte del presente trattato.

3. La Comunità europea, avendo fatto la dichiarazione di cui al precedente paragrafo durante la Conferenza diplomatica che ha adottato il trattato stesso, è Parte del presente trattato.

Art. 18 Diritti e obblighi

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente trattato, ciascuna Parte contraente gode dei diritti e si fa carico degli obblighi ivi sanciti.

Art. 19 Firma

Il presente trattato rimane aperto alla firma di tutti gli Stati membri dell'OMPI e della Comunità europea fino al 31 dicembre 1997.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente trattato entra in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui sarà avvenuto il deposito di trenta strumenti di ratifica o d'adesione di Stati presso il direttore generale dell'OMPI.

Art. 21 Data effettiva di adesione

Sono vincolati dal presente trattato:

i. i trenta Stati di cui all'articolo 20, a partire dalla data di entrata in vigore del trattato;

ii. ogni altro Stato, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del proprio strumento presso il direttore generale dell'OMPI;

iii. la Comunità europea, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, ove detto strumento sia stato depositato dopo l'entrata in vigore del trattato a norma dell'articolo 20, ovvero allo scadere di tre mesi dalla data di entrata in vigore del trattato, ove lo strumento sia stato depositato prima di tale data;

iv. qualunque altra organizzazione intergovernativa che sia ammessa a diventare parte del presente trattato, allo scadere di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 22 Esclusione di riserve

Non sono ammesse riserve al presente trattato.

Art. 23 Denuncia

Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di denunciare il presente trattato mediante notifica indirizzata al direttore generale dell'OMPI. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica stessa.

Art. 24 Lingue

1.Il presente trattato è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, le quali fanno tutte ugualmente fede.

2.Il direttore generale dell'OMPI cura la preparazione del testo ufficiale del trattato nelle lingue diverse da quelle di cui al paragrafo 1, su richiesta di una parte interessata e previa consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, per «parte interessata» si intende ogni Stato membro dell'OMPI la cui lingua ufficiale, ovvero una delle cui lingue ufficiali, sia interessata, nonché la Comunità europea e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che sia parte del presente trattato, ove sia interessata una delle sue lingue ufficiali.

Art. 25 Organo depositario

Depositario del presente trattato è il direttore generale dell'OMPI.

(Seguono le firme)

Dichiarazioni concordate

In merito all'art. 1 par. 4

Il diritto di riproduzione sancito dall'articolo 9 della Convenzione di Berna e le eccezioni ivi previste si applicano di diritto all'ambiente digitale, in particolare all'utilizzazione dell'opera in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di un'opera protetta in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi dell'articolo 9 citato.

In merito all'art. 3

Resta inteso che, nell'applicare l'articolo 3 del presente trattato, l'espressione «Paese dell'Unione» di cui agli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna, si intende riferita a una Parte contraente del presente trattato ogni qual volta i suddetti articoli vengano applicati ai fini della protezione contemplata dal presente trattato. Resta altresì inteso che l'espressione «Paese estraneo all'Unione» di cui ai citati articoli della Convenzione di Berna va riferita ai paesi che non sono Parti contraenti del presente trattato e che il riferimento alla «presente Convenzione», di cui all'articolo 2 paragrafo 8, all'articolo 2bis paragrafo 2 e agli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione di Berna, si intende fatto alla Convenzione stessa e al presente trattato. Infine, resta inteso che l'espressione «autori appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione» di cui agli articoli da 3 a 6 della Convenzione di Berna in quanto applicabili al presente trattato va riferita, nel caso di un'organizzazione intergovernativa che è Parte contraente del trattato stesso, agli autori di uno degli Stati membri di tale organizzazione.

In merito all'art. 4

L'oggetto della protezione per quanto riguarda i programmi per elaboratore di cui all'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 2 del presente trattato, corrisponde all'articolo 2 della Convenzione di Berna e alle pertinenti disposizioni dell'accordo TRIPS3.

In merito all'art. 5

L'oggetto della protezione per quanto riguarda la compilazione di dati (banche dati) di cui all'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 2 del presente trattato, corrisponde all'articolo 2 della Convenzione di Berna e alle pertinenti disposizioni dell'accordo TRIPS.

In merito agli art. 6 e 7

Per «copie» e «opere originali o copia delle stesse», in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili.

In merito all'art. 7

Resta inteso che l'obbligo di cui all'articolo 7 paragrafo 1 non implica che una Parte contraente debba riconoscere un diritto esclusivo di noleggio a scopo di lucro agli autori che, secondo la legislazione di detta Parte, non godano di analoghi diritti sui fonogrammi. Resta altresì inteso che tale obbligo è conforme all'articolo 14 paragrafo 4 dell'accordo TRIPS.

In merito all'art. 8

Resta inteso che la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire o effettuare una comunicazione non costituisce di per sé una comunicazione ai sensi del presente trattato e della Convenzione di Berna. Resta altresì inteso che l'articolo 8 non impedisce in alcun modo alle Parti contraenti di applicare l'articolo 11bis paragrafo 2 della Convenzione di Berna.

In merito all'art. 10

Resta inteso che l'articolo 10 dà facoltà alle Parti contraenti di inserire ed estendere nei modi appropriati nell'ambiente digitale le limitazioni e eccezioni di diritto interno ritenute accettabili ai sensi della Convenzione di Berna. Parimenti, l'articolo 10 va inteso nel senso che consente alle Parti contraenti di contemplare nuove limitazioni e eccezioni adeguate al settore delle reti digitali.

Resta altresì inteso che l'articolo 10 paragrafo 2 non riduce né amplia l'ambito di applicazione delle limitazioni e eccezioni contemplate dalla Convenzione di Berna.

In merito all'art. 12

Resta inteso che l'espressione «qualsiasi violazione dei diritti contemplati dal presente trattato o dalla Convenzione di Berna» si intende riferita tanto ai diritti esclusivi quanto al diritto a un'equa remunerazione.

Resta altresì inteso che le Parti contraenti non potranno avvalersi di questo articolo per ideare e attuare sistemi di gestione dei diritti aventi l'effetto di imporre formalità non ammesse né dalla Convenzione di Berna né dal presente trattato, di ostacolare la libera circolazione delle merci e impedire il godimento dei diritti protetti in forza del trattato.

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