IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 8 marzo 2001;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
differire l'efficacia delle disposizioni in materia di
prezzo dei libri, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
per consentire un'adeguata e opportuna sperimentazione in
materia e per evitare turbative al mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Differimento della disciplina del prezzo dei libri
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge
7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente
decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e
si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un
anno.
2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non
si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo
15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al
comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri per la formulazione di
valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo
del libro redige un rapporto sull'esito della predetta
sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle
conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9,
della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal
presente decreto.
Art. 2.
Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n.
62
1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono
introdotte le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "non superiore al dieci per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "non
superiore al quindici per cento";
b) al comma 3, lettera h), le parole: "speciali"
ed "esclusivamente" sono soppresse;
c) al comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i-bis)
libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.";
d) nell'alinea del comma 4, le parole: "Salva
l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114," sono soppresse;
e) al comma 4, lettera b), le parole: "biblioteche,
archivi e musei pubblici" sono soppresse;
i) il comma 6 e' soppresso;
g) nell'alinea del comma 9, le parole: "a decorrere
dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge," sono soppresse;
h) al comma 9, lettera a), le parole: "2,4 e 6"
sono sostituite dalle seguenti: "2 e 4".
Art. 3.
Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416
1. All'articolo 37, comma 1, della legge 5
agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14
della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'alinea del comma 1 tra le parole: "esclusione
dei" e:
"dipendenti" e' inserita la seguente:
"giornalisti";
b) al comma 1, lettera a), la parola: "360" e'
sostituita dalla seguente: "384".
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino |