Si intitola "Disposizioni
urgenti per l'Agenda digitale italiana e le start up
innovative e ulteriori disposizioni per la crescita e lo
sviluppo del Paese". Ecco le disposizioni che riguardano
i testi in formato elettronico.
Se la cosiddetta "Agenda
digitale" passerà nel testo
diffuso con la bozza del 14 settembre
scorso, le disposizioni in materia di
libri scolastici cambieranno di poco.
Qui le vediamo in dettaglio. Per un
primo commento si veda Gli ebook a
scuola? Non c'è Profumo di
innovazione.
L'articolo 20 della bozza
di decreto
Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133
Articolo 15
(In corsivo il testo modificato o
aggiunto dalle disposizioni della
bozza di decreto)
1. A partire dall'anno scolastico
2008-2009, nel rispetto della
normativa vigente e fatta salva
l'autonomia didattica nell'adozione
dei libri di testo nelle scuole di
ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione didattica
esistente, i competenti organi
individuano preferibilmente i libri
di testo disponibili, in tutto o in
parte, nella rete internet. Gli
studenti accedono ai testi
disponibili tramite internet,
gratuitamente o dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla
normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la
disponibilità e la fruibilità, a
costi contenuti di testi, documenti e
strumenti didattici da parte delle
scuole, degli alunni e delle loro
famiglie, nel termine di un triennio,
a decorrere dall'anno scolastico
2008-2009, i libri di testo per le
scuole del primo ciclo
dell'istruzione, di cui al decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
e per gli istituti di istruzione di
secondo grado sono prodotti
nelle versioni a stampa, on line
scaricabile da internet, e mista. A
partire dall'anno scolastico
2011-2012, il collegio dei docenti
adotta esclusivamente libri
utilizzabili nelle versioni on line
scaricabili da internet o mista.
A decorrere dall'anno scolastico
2014-2015, il collegio dei docenti
adotta esclusivamente libri nella
versione digitale o mista, costituita
da un testo in formato elettronico o
cartaceo e da contenuti digitali
integrativi, accessibili o
acquistabili in rete anche in modo
disgiunto. Sono
fatte salve le disposizioni relative
all'adozione di strumenti didattici
per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i
contenuti essenziali delle
Indicazioni nazionali dei piani di
studio e possono essere realizzati in
sezioni tematiche, corrispondenti ad
unità di apprendimento, di costo
contenuto e suscettibili di
successivi aggiornamenti e
integrazioni. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sono determinati:
a) le
caratteristiche tecniche dei libri di
testo nella versione a
stampa cartacea, anche
al fine di assicurarne il
contenimento del peso, tenuto
conto delle caratteristiche dei
contenuti digitali integrativi della
versione mista;
b) le
caratteristiche tecnologiche dei
libri di testo nelle versioni on line
e mista nella versione
elettronica, anche al fine di
un'effettiva integrazione tra la
versione elettronica e i contenuti
digitali integrativi;
c) il
prezzo dei libri di testo della
scuola primaria e i tetti di spesa
dell'intera dotazione libraria per
ciascun anno della scuola secondaria
di I e II grado, nel rispetto dei
diritti patrimoniali dell'autore e
dell'editore. nonché, per quanto
riguarda il testo in formato
elettronico o cartaceo nella versione
mista, la quota parte del tetto di
spesa che le famiglie versano alle
scuole all'atto delle iscrizioni,
comprensiva della fornitura dei
contenuti digitali integrativi e
della fornitura, se richiesta, dei
supporti tecnologici di fruizione per
gli studenti.
3-bis. A decorrere dall'anno
scolastico 2013-2014 è abrogato
l'articolo 5 del decreto legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169.
4. Le Università e le Istituzioni
dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nel rispetto
della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai
principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Bozza di decreto-legge del 14
settembre 2012 "Disposizioni
urgenti per l'Agenda digitale
italiana e le start up innovative e
ulteriori disposizioni per la
crescita e lo sviluppo del Paese"
Art.20. Libri scolastici
1. All’articolo 15 del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2 il secondo periodo è
sostituito dal seguente: “A decorrere dall'anno
scolastico 2014-2015, il collegio dei docenti adotta
esclusivamente libri nella versione digitale o mista,
costituita da un testo in formato elettronico o cartaceo e
da contenuti digitali integrativi, accessibili o
acquistabili in rete anche in modo disgiunto.”;
b) al comma 3 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole “a
stampa” sono sostituite dalla seguente: “cartacea”
e sono aggiunte in fine le seguenti parole “, tenuto
conto delle caratteristiche dei contenuti digitali
integrativi della versione mista;”;
2) alla lettera b), le parole “nelle
versioni on line e mista” sono sostituite dalle
seguenti: “nella versione elettronica, anche al fine
di un’effettiva integrazione tra la versione elettronica
e i contenuti digitali integrativi”;
3) alla lettera c), le parole da “il
prezzo” fino a “primaria e” sono
soppresse e sono aggiunte in fine le seguenti parole “nonché,
per quanto riguarda il testo in formato elettronico o
cartaceo nella versione mista, la quota parte del tetto di
spesa che le famiglie versano alle scuole all’atto delle
iscrizioni, comprensiva della fornitura dei contenuti
digitali integrativi e della fornitura, se richiesta, dei
supporti tecnologici di fruizione per gli studenti.”;
c) dopo il comma 3 è aggiunto in fine
il seguente comma “3-bis. A decorrere dall’anno
scolastico 2013-2014 è abrogato l’articolo 5 del
decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.”.
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