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Leggiamo l'articolo 20 del testo diffuso il 14 settembre 2012 

E-book a scuola: le proposte nella bozza di decreto

In primo piano - 24.09.12 
Si intitola "Disposizioni urgenti per l'Agenda digitale italiana e le start up innovative e ulteriori disposizioni per la crescita e lo sviluppo del Paese". Ecco le disposizioni che riguardano i testi in formato elettronico.

Se la cosiddetta "Agenda digitale" passerà nel testo diffuso con la bozza del 14 settembre scorso, le disposizioni in materia di libri scolastici cambieranno di poco. Qui le vediamo in dettaglio. Per un primo commento si veda Gli ebook a scuola? Non c'è Profumo di innovazione.

L'articolo 20 della bozza di decreto

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133

Articolo 15
(In corsivo il testo modificato o aggiunto dalle disposizioni della bozza di decreto)

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato elettronico o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:
    a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto delle caratteristiche dei contenuti digitali integrativi della versione mista;
    b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista nella versione elettronica, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione elettronica e i contenuti digitali integrativi;
    c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore. nonché, per quanto riguarda il testo in formato elettronico o cartaceo nella versione mista, la quota parte del tetto di spesa che le famiglie versano alle scuole all'atto delle iscrizioni, comprensiva della fornitura dei contenuti digitali integrativi e della fornitura, se richiesta, dei supporti tecnologici di fruizione per gli studenti.

3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 è abrogato l'articolo 5 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Bozza di decreto-legge del 14 settembre 2012 "Disposizioni urgenti per l'Agenda digitale italiana e le start up innovative e ulteriori disposizioni per la crescita e lo sviluppo del Paese"

Art.20. Libri scolastici

1. All’articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri nella versione digitale o mista, costituita da un testo in formato elettronico o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto.”;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole “a stampa” sono sostituite dalla seguente: “cartacea” e sono aggiunte in fine le seguenti parole “, tenuto conto delle caratteristiche dei contenuti digitali integrativi della versione mista;”;

2) alla lettera b), le parole “nelle versioni on line e mista” sono sostituite dalle seguenti: “nella versione elettronica, anche al fine di un’effettiva integrazione tra la versione elettronica e i contenuti digitali integrativi”;

3) alla lettera c), le parole da “il prezzo” fino a “primaria e” sono soppresse e sono aggiunte in fine le seguenti parole “nonché, per quanto riguarda il testo in formato elettronico o cartaceo nella versione mista, la quota parte del tetto di spesa che le famiglie versano alle scuole all’atto delle iscrizioni, comprensiva della fornitura dei contenuti digitali integrativi e della fornitura, se richiesta, dei supporti tecnologici di fruizione per gli studenti.”;

c) dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente comma “3-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2013-2014 è abrogato l’articolo 5 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.”.

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