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Normativa sull'editoria

Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Risoluzione del 15/11/2004 n. 132
Attività di vendita diretta di libri a rivenditori da parte dell'autore

 
Oggetto: Istanza di interpello – Articolo 53 e seguenti del DPR n. 917 del 1986 e articolo 74, comma 1, lettera c), del DPR 633/1972 – Attività di vendita diretta di libri a rivenditori da parte dell'autore.

QUESITO

Con interpello pervenuto il 1° aprile 2004, la S.V. rappresenta di aver iniziato, il 3 ottobre 2002, attività di creazioni nel campo letterario e di aver deciso di procedere alla vendita diretta della propria opera presso le librerie, previa registrazione della stessa nel registro pubblico delle opere protette. Per far questo, intende provvedere alla stampa del libro presso una tipografia di fiducia ed alla spedizione diretta alle librerie, previamente contattate. Tanto premesso, chiede di conoscere: a) se l'attività di vendita diretta del libro possa configurarsi come una diversa ed ulteriore attività, produttiva di reddito ai sensi dell'articolo 55 [1] e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversa dall'attività principale rappresentata dalla realizzazione dell'opera, produttiva di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b) [2] dello stesso decreto, ovvero se l'attività posta in essere possa considerarsi unica ed unitaria, fiscalmente produttiva di reddito di lavoro autonomo, considerando l'attività di vendita come appendice necessaria per tramutare in termini economici l'opera intellettuale. In quest'ultimo caso, chiede se sia possibile determinare il reddito in maniera analitica, prescindendo dalla deduzione forfetaria del 25 % prevista dall'articolo 54, comma 8, del citato decreto; b) in caso di attività unitaria rientrante nel campo di applicazione del reddito di lavoro autonomo, se sia possibile usufruire, ai fini IVA, del regime monofase di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [3].

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La S.V. ritiene che, poiché da un punto di vista oggettivo c'è piena coincidenza tra il frutto dell'opera intellettuale e il bene venduto, l'attività posta in essere possa essere considerata unica ed inscindibile, riconducibile fiscalmente all'attività produttiva di reddito di lavoro autonomo, essendo preminente e fondamentale lo sforzo intellettuale per la produzione dell'opera, mentre la vendita del libro ne rappresenta l'ovvia utilizzazione economica. A tal proposito rileva che, per le operazioni di stampa e di vendita, non viene posta in essere una particolare ed articolata organizzazione di beni e servizi che possa ricondurre al concetto di impresa commerciale di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto il tutto avviene attraverso una visita di presentazione presso le librerie. Rileva, anche, che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare e di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo e che l'articolo 53, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, considera redditi di lavoro autonomo "i redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore". Infine, la S.V. ritiene che la forfetizzazione del reddito abbia natura obbligatoria, in quanto non sono previste deroghe a tale principio e, pertanto, non possono essere portati in deduzione i costi, regolarmente documentati da fatture, annotati sul registro IVA ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Inoltre, sarebbe applicabile il regime IVA monofase di cui all'articolo 74 della citata legge IVA in quanto sussisterebbero congiuntamente i requisiti soggettivi ed oggettivi.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Questa Direzione Regionale osserva che l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che "sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni", compresi "i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali". Il successivo articolo 55 stabilisce che "sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa". Contrariamente a quanto riferito nel caso specifico, l'attività di vendita, "appendice necessaria per tramutare in termini economici l'opera intellettuale", non viene abitualmente svolta dall'autore, ma da un editore nell'esercizio di attività d'impresa. Per quanto sopra, la complessiva attività che comprende l’edizione e la successiva rivendita del libro, svolta in via abituale dalla S.V., darà luogo a reddito d’impresa. Lo sfruttamento economico, infatti, avviene in maniera immediata e diretta, tramite un'iniziativa economica di tipo editoriale-commerciale, generando, in capo alla S.V., la soggettività passiva ai fini I.V.A. e i proventi percepiti non possono che essere classificati come ricavi e, quindi, ai fini delle imposte dirette concorrono a formare reddito d'impresa. Per quanto riguarda l'IVA, l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che "l'imposta è dovuta per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute". La circolare 24 dicembre 1997, n. 328, precisa che "per editore deve intendersi, in linea generale, l'operatore che intraprende l'iniziativa economica editoriale; pertanto, in assenza di uno specifico contratto di editoria, si considera obbligato all'assolvimento dell'imposta l'operatore che assume in concreto il rischio della realizzazione dell'opera per il successivo sfruttamento economico della stessa". Il regime monofase di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 74 della legge IVA può essere applicato a chiunque eserciti l'attività di editore, così come individuato nel paragrafo precedente, e, pertanto, anche alla S.V. che, nella fattispecie, è tenuta alla corresponsione dell'IVA. La S.V., pertanto, in quanto editore di sé stessa in questa particolare circostanza, dovrà corrispondere l'I.V.A. ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. E' opportuno ribadire, infine, che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, la risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto prospettato. Tanto si notifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e degli articoli 4 e 5 del relativo regolamento di cui al decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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